Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1749 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1749 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Stancovici Miroslav, nato a Timisoara
(Romania) il 28-9-73, avverso l’ordinanza in data 16-8-13 della Corte di
Appello di Venezia.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Viola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 . . Il difensore di Stancovici Miroslav ha proposto ricorso per cassazione avverso
–
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia, in data
16-8-13, ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere avanzata nell’interesse del predetto.
2 .-. Il Collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso depositata dal difensore di
fiducia del ricorrente e che tale rinuncia determina ipso iure l’inammissibilità
dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
3 .-. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro 500,00
(cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8-1-2014.
Data Udienza: 08/01/2014