Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17489 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17489 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Erbato Pasquale, nato a Caivano il 18-02-1953,
avverso la sentenza del 22-03-2017 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta . dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2016, il G.U.P. del Tribunale di Napoli
Nord, nell’ambito di un procedimento penale a carico di altre tre persone,
condannava Pasquale Erbato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed C
14.000 di multa in ordine a vari episodi del reato di cui all’art. 73 del d.P.R.
309/90, commessi in Caivano tra il 18 dicembre 2014 e il 10 gennaio 2015.
Con sentenza del 22 marzo 2017, la Corte di appello di Napoli, preso atto
della rinuncia del ricorrente ai motivi di appello concernenti il merito delle

in anni 3, mesi 10 di reclusione ed C 12.000 di multa, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Erbato, tramite
il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con
cui lamenta l’inosservanza degli art. 62

bis, 81, 132 e 133 cod. pen. e la

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione
al trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte di appello avrebbe dovuto
irrogare una pena inferiore a quella inflitta in concreto, in considerazione della
modesta entità delle condotte, peraltro episodiche, del peculiare contesto della
vicenda e della sostanziale condizione di incensurato del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre premettere che, rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva
condannato Erbato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione d C 14.000 di multa
previa concessione delle attenuanti generiche, i giudici di appello hanno operato
una non trascurabile mitigazione del trattamento sanzionatorio, riducendo la
pena ad anni 3, mesi 10 di reclusione d C 12.000 di multa.
La Corte di appello ha innanzitutto affermato di condividere la scelta del primo
giudice di non applicare la riduzione per le attenuanti generiche nella misura
massima, in considerazione dell’estensione temporale delle condotte illecite e del
collegamento dell’attività di spaccio riconducibile all’imputato con una piazza
destinata al traffico in forma organizzata di stupefacenti, peraltro in un luogo
dove operano temibili strutture criminali di stampo camorristico.
Nondimeno, la Corte ha valorizzato gli elementi positivi addotti dalla difesa (tra
cui il numero contenuto delle cessioni e lo status di incensurato del ricorrente),
ampliando la portata della diminuzione di pena nella misura sopra descritta, non
coincidente tuttavia con la riduzione massima di un terzo, alla luce dell’intensità
del dolo, rivelata dalla continuità delle cessioni e dal ruolo non marginale
rivestito da Erbato nella gestione dei traffici illeciti insieme ai suoi coimputati.

accuse, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, in quanto priva da elementi di
illogicità, non presta il fianco a censure deducibili in mutuo., sede, avendo la
Corte ancorato la propria valutazione a parametri oggettivi di indubbia rilevanza,
anche se tra loro contrastanti; sul punto tuttavia non appaiono ravvisabili profili
di contraddittorietà, risultando anzi razionale e coerente la decisione di
concedere le attenuanti generiche alla luce degli aspetti meritevoli di positiva
considerazione, ma di contenerne la portata applicativa, pur ampliata rispetto
alla prima sentenza, alla stregua dei richiamati elementi negativi del fatto, non
adeguatamente neutralizzati dalle generiche deduzioni difensive prospettate.

ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/02/2018

Il Cote, !lierezterisore
‘Q» v •
agio ZWg’

Il Pre dente
Gaston Andrea zza

3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con onere per il

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