Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17489 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17489 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SPINELLI SANTE N. IL 03/03/1960
avverso la sentenza n. 1575/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 17/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 06/12/2012
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato
quella di primo grado che aveva dichiarato Spinelli Sante colpevole del reato di cui
all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956 e lo aveva condannata alla pena di giustizia
per avere contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Teramo
Il 15 febbraio 2005, con il quale gli era vietato di far ritorno in quel comune per un
periodo di anni tre.
tamente dell’elemento psicologico del reato, in quanto lo Spinelli si era trovato a
transitare per Il comune di Teramo in quanto, proveniente da Roma, era diretto ad
Alba Adriatica.
A tali deduzioni difensive la sentenza impugnata ha risposto osservando che già il
giudice di primo grado ne aveva rilevato l’infondatezza, precisando in fatto che l’imputato prima che a Teramo era stato già avvistato in Rapino, località che si trova al
di fuori del tragitto da Roma alla costa; circostanza che confermava la non occasionalitàdel passaggio in Teramo e la piena consapevolezza dell’imputato di violare l’ordine del Questore.
L’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato è inammissibile.
Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso – asserita incongruità delle argomentazioni svolte dai giudici di appello per disattendere le deduzioni difensive, in
quanto l’avvistamento dell’Imputato in Rapino, non può ritenersi prova della responsabilità penale dello Spinel!’ – si risolvono, infatti, nella sostanziale rlproposizione nel
presente giudizio di legittimità, di questioni (effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato) già esaminate e decise dai giudici di appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici, travisando le stesse l’effettivo contenuto
dell’apparato motivazionale sviluppato dai giudici aquilani nel senso che l’avvistamento dell’imputato a Rapino non costituisce un elemento di prova della commissione del reato, ma solo un elemento dimostrativo della infondatezza della tesi difensiva (il mero transito nel territorio di Teramo), fermo restando, per altro, che come
questa Corte ha già avuto occasione di precisare, la contravvenzione al foglio di via
obbligatorio «è configurabile…, anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del Comune nel quale gli è stato inibito di rientrare» (In tal senso, Sez. 1, n. 923
del 11/02/1997 – dep. 25/03/1997, Fernandez, Rv. 207097secondo cui la norma incriminatrice non richiede per l’integrazione della contravvenzione, la positiva verifica
dell’esistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica riferibile alla violazione del divieto, giacché tale pericolo è apprezzato “a priori” all’atto dell’adozione del
Con l’appello l’imputato aveva dedotto l’insussistenza del fatto contestato, e segna-
foglio di via e trova esplicitazione nella motivazione del provvedimento, essendo,
invece, la sussistenza della contravvenzione integrata dalla mera, formale violazione
delle statuizioni del provvedimento stesso).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e di una adeguata sanzione pecuniaria
P.
Q.
M.
processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese