Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17488 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17488 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERRAZZINO PIETRO N. IL 11/10/1966
avverso la sentenza n. 257/2012 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Torino ha

condannato Terrazzino Pietro per i reati di percosse, ingiurie e minacce in danno
di Ciornei Dan;

del proprio difensore, denunciando una illogicità della motivazione e una
violazione di legge, con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso in quanto
diretta contro una sentenza del Giudice di pace che aveva condannato l’imputato
alla sola pena pecuniaria della multa (articolo 37 ultimo comma D. Lvo
274/2000);
– che, in ogni caso, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il
relativo motivo si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze
probatorie sulla pretesa inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè
non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità;
trattasi inoltre di doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice di pace e che non vale a scalfire la
granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il Giudicante ha, invero, correttamente applicato la costante
giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate
dall’articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal
caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012
n. 41461);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
1

– che avverso detta sentenza ha presentato appello l’imputato, a mezzo

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.

della Cassa delle Ammende.

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