Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17488 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17488 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOSCOLO GIANFILIPPO, nato a Padova il 06/05/1965

avverso la sentenza del 22/03/2017 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Annamaria Alborghetti che ha concluso riportandosi
ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/03/2017, la Corte di appello di Venezia confermava la
sentenza del Tribunale di Padova del 29/6/2016 con la quale Boscolo Gianfilippo
era stato dichiarato responsabile del reato Lit=tutadititb. di cui agli artt. 110
cdp.pen. e 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309/1990 per tre cessioni di sostanza
stupefacente del tipo cocaina a Gianni Tonello (punti 2,4,5 del capo b
dell’imputazione) – le prime due aventi ad oggetto un chilo di cocaina e la terza un

continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 34.000,00 multa.

2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Boscolo

Gianfilippo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce carenza di motivazione in riferimento al giudizio
di colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, lamentando che
l’affermazione di responsabilità era stata basata essenzialmente sui risultati del
monitoraggio della moto del Tonello e sulla asserita mancata individuazione di
altro soggetto, quale fornitore del predetto, diverso dal Boscolo; erano quindi,
considerati pacifici ed acquisiti come prova certa gli incontri tra il Tonello ed il
Boscolo sulla base dei risultati del monitoraggio con il GPS, nonostante la difesa
avesse messo in discussione tali risultati da un punto di vista scientifico a mezzo
delle specifiche criticità rilevate dal consulente di parte prof. Evangelista.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata valutazione degli
elementi favorevoli indicati dalla difesa in sede di impugnazione e, cioè, il
comportamento del Boscolo successivo al reato ed il corretto comportamento
processuale.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990, lamentando che
sul punto la difesa aveva richiamato e fatte proprie le motivazioni di cui
all’ordinanza n. 1418/2017 del 13.12.2016 della Sesta Sezione della Corte di
Cassazione ma che la Corte territoriale aveva esposto una motivazione carente
non considerando tutte le questioni sollevate ed in particolare il prospettato
contrasto con l’art. 25 Cost.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata e, in subordine, ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

2

chilo e mezzo di cocaina – e condannato, riuniti i tre episodi nel vincolo della

In data 30.1.2018 sono stati depositati motivi aggiunti ai sensi dell’art. 585,
comma 6, cod.proc.pen.
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità, argomentando che al coimputato Tonello erano state contestate
104 cessioni dal 15.1.2014 al 6.8.2014 e che tale cronologia rendeva palese che
le conversazioni e gli incontri valorizzati dai Giudici di merito evidenziavano che
altro soggetto, diverso dall’imputato, era il fornitore del Tonello, monitorato dalla
polizia giudiziaria.

consulente tecnico della difesa e, segnatamente, in ordine alla inaffidabilità del
GPS per luoghi e tempi di sosta e lecita ed abituale frequentazione del Boscolo del
quartiere ove si sarebbero svolti gli incontri con il Tonello.
Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alle
prove degli incontri tra Boscolo e Tonello, riferiti all’episodio del 20 maggio e del
31 luglio.
Con il quarto motivo deduce contraddittorietà della motivazione sulla
mancanza di ipotesi alternative, cioè, sulle ragioni amicali e di frequentazione del
quartiere, ove venivano effettuate le operazioni di monitoraggio, da parte del
Boscolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso va esaminato congiuntamente ai motivi aggiunti
proposti nella memoria depositata in data 30.1.2018, in quanto motivi
oggettivamente connessi perché tutti censurano, sotto diversi profili, la
motivazione esposta a fondamento della affermazione di responsabilità.
Tali motivi sono inammissibili.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede
sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze
processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8

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Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine ai rilievi del

non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,
Rv. 234148).

discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in
quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli
appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze
tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati
dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o
dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento
svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da
rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;
Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014,
dep.16/02/2015, Rv.262722).
Nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già
della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619
c.p.p., ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va
al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente
motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di
illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune
da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le risultanze
istruttorie – continuativo monitoraggio di Tonello Gianni (arrestato il 10.10.2008
con un chilo di cocaina e che aveva patteggiato la pena con sentenza del GUP di
Padova del 29.10.2009), a mezzo di controllo GPS, unitamente al contenuto delle
intercettazioni anche ambientali avvalorate da riconoscimento vocale dell’imputato
e dai servizi di o.c.p.- consentivano di ritenere accertato che il Boscolo fosse il
fornitore di Tonello.
In particolare, quanto alla contestata affidabilità dei dati del rilevatore GPS in
ordine alla validità scientifica delle risultanze delle operazioni di monitoraggio, la
Corte territoriale ha fornito una motivazione ampia e priva di vizi logici,
rispondendo alle censure difensive con accurata analisi dei singoli episodi
contestati (pagg 14,15,16,17,18, 19 della sentenza impugnata) e confermando
4

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul

anche sul punto l’apprezzamento di merito del Tribunale (cfr pagg 13 e 14 della
sentenza di primo grado in ordine alla valutazione di infondatezza dei temi posti
dal consulente della difesa ing. Vangelista).
Va rimarcato che, in caso di conforme affermazione di responsabilità, il giudice
di secondo grado, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi
su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di
quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il
primo giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi

In tale caso, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella
di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico
ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato
le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con
frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici
della decisione, cosicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; sez. 2
n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096, non massimata sul punto; conf.
sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n.
1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri,R rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è
tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti
e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in
modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del
19.10.2012, Muià ed altri Rv.254107; sez. 6, n.1307 del 26 settembre 2002, dep.
14 gennaio 2003, Delvai, Rv. 223061).
Va anche ricordato che questa Corte ha anche affermato il principio – che va
applicato nel caso in esame- secondo cui il giudice, se ha indicato esaurientemente
le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a
tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica
costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di
prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo
(Sez.5, n.42821 del 19/06/2014, Rv.262111).

5

logici, non specificamente e criticamente censurate.

Quanto, infine, al rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, deve
osservarsi che tale regola, come noto, deve guidare il giudice nel processo di
ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando
questa sia accertabile in termini di certezza. La regola di giudizio predetta
contenuta nell’art. 533 c.p.p., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006,
art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso “ad un metodo dialettico di verifica
dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il
giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza

esterni alla stessa (ovvero l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità
e plausibilità pratica)” (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, P.G. in proc. Javad,
Rv. 251507). Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato
della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi,
“essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni
alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e
segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta
disamina da parte del giudice dell’appello” (Sez.1, n.41110 del 24/10/2011,
Rv.251507). La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in
caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati
gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, “in modo da far risultare
la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo
detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile”.
(Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Giulianelli e altri, Rv. 250903).
In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto
eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in
rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia
esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi
al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così
Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Giampà, Rv. 247449).
Nel caso di specie le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono
frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori
acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini
incontestabili, laddove dietro l’asserito mancato rispetto della regola di cui sopra
si cela una pretesa ricostruzione alternativa della vicenda processuale (peraltro
già valutata in termini di inconsistenza da parte della Corte territoriale con
argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, cfr pag 17 della sentenza
impugnata) che – nei termini in cui è stata posta – è preclusa nel giudizio di
legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

6

di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce
un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità
del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza
legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche
qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e
non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;

Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
L’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti
generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle
e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace
ed altro, rv. 245241).
Va, quindi, riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la
specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002
convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere
l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la
concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come
nel caso in esame, di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a
tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del
16/02/2017, Rv.270986).
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1
d.P.R. n. 309/1990 sollevata per violazione degli artt. 25,3 e 27 Cost, nella parte
in cui prevede quale minimo della pena detentiva la reclusione di anni otto anziché
di anni sei (pagg 21 e 22 della sentenza impugnata).
Va, peraltro, evidenziato che la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dal ricorrente negli stessi termini di cui all’ordinanza della 6 sezione
Penale di questa Corte (12.1.2017 n 1418), nelle more del giudizio, è stata
dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 184/2017.
In particolare, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata
in relazione all’art. 25 Cost. per contraddittorietà della motivazione,

“in quanto

da un lato il rimettente afferma la tesi secondo cui le sentenze della Corte
costituzionale costituirebbero fonti del diritto equiparate alla legge – e,
dall’altro, assume che, in quanto non equiparabile alla legge, la sentenza n. 32
del 2014 della Corte costituzionale violi la riserva di legge di cui all’art. 25
Cost.”; con riferimento alla prospettata lesione dell’art. 25 Cost., ha, altresì,
7

Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009,

dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione, rilevando come
essa si fosse tradotta in un “improprio tentativo di impugnazione”della sentenza
n. 32/2014 della Corte Costituzionale, in violazione del disposto di cui all’art.
137, terzo comma, Cost., secondo cui

“contro le decisioni della Corte

costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”;

ha, poi, dichiarato

inammissibile “per incompleta ed erronea ricostruzione del quadro normativo” la
questione nella parte in cui prospettava dubbi di costituzionalità del trattamento
sanzionatorio previsto dall’art. dall’art. 73, comma primo, t.u. stup., in relazione
ex artt. 3 e 27 Cost,

affermando che ridurre il minimo edittale di pena stabilito dall’art. 73, primo
comma, t.u. stup. alla misura di sei anni, già stabilita dalla legge Fini-Giovanardi
(dichiarata incostituzionale ad opera della sentenza n. 32/2014), si poneva in
contrasto con il dettato degli articoli 136, primo comma, Cost. e 30, terzo
comma, della legge n. 87/1953, nella misura in cui essa avrebbe comportato
“un inammissibile ripristino di una disciplina sanzionatoria contenuta in una
disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali di tale
gravità da determinare l’inidoneità della stessa a innovare l’ordinamento”.
4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15/02/2018

Il Consigliere estensore
(Anton el l
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Il Pr idente
Gastole Andreazza

ai principi di ragionevolezza e proporzione della pena

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