Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17487 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17487 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEDDA ROCCO N. IL 23/10/1969
avverso la sentenza n. 2115/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
20/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto

– che la Corte di Appello di Bari, riformando parzialmente quella di primo
grado impugnata da Dedda Rocco, con la sentenza Indicata in epigrafe
dichiarava, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il suddetto imputato
colpevole di un unico reato continuato di inosservanza delle prescrizioni inerenti
alla sorveglianza speciale, ed in particolare del divieto di associarsi abitualmente

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per vizio
di motivazione, avendo i giudici di appello interpretato illogicamente le risultanze
processuali, omettendo di fornire, sostanzialmente, un’adeguata e compiuta
motivazione relativamente alle ragioni che hanno determinato le statuizioni in
concreto adottate;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici;

– che infatti, le censure sviluppate in ricorso, prescindendo del tutto dal
percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello – nel quale pure si
evidenziava, per un verso, il carattere non occasionale ma abituale dei numerosi
incontri avuti dall’imputato con altri pregiudicati e, per altro verso, che
all’appellante risultavano già concesse le attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza – si limitano a denunziare, del tutto genericamente, l’inadeguatezza
delle motivazioni fornite dai giudici di appello, senza indicare, neppure, le
specifiche argomentazioni trascurate dalla Corte territoriale, che avrebbero
dovuto condurre al proscioglimento del ricorrente o comunque ad una riduzione
della pena inflitta;

– che alla declaratoria dl inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.;
P.Q.M.

a pregiudicati, rideterminando la pena da infliggere in mesi dodici di reclusione;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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