Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17486 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17486 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANALE LUDOVICO N. IL 25/12/1973
avverso la sentenza n. 10741/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

18 APR 2014

Data Udienza: 21/02/2014

Canale Ludovico ricorre avverso la sentenza 8.7.11 della Corte di appello di Roma con la quale, in
riforma di quella in data 15.4.09 del Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina, concesse
attenuanti generiche equivalenti, è stata ridotta la pena, per il reato di lesioni aggravate, a mesi tre di
reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per

escluso che fosse stato fatto uso di un remo.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio
della prevalenza, trattandosi di soggetto incensurato.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto con motivazione del
tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità i giudici di appello hanno evidenziato
come dalle dichiarazioni della p.o. D’Alesio Massimo e da quelle della teste Pecchia Anna sia
risultato che uno dei due aggressori aveva in mano una parte di un remo con cui era stata colpita la
p.o., configurandosi pertanto l’aggravante di cui all’art.585, comma 2, n.2 c.p.
Del tutto legittimamente, poi, le attenuanti generiche sono state concesse con il solo criterio della
equivalenza, avendo i giudici rimarcato la brutalità dell’aggressione e la gravità del fatto, posto in
essere con il concorso di persona rimasta sconosciuta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014

non essere stata ritenuta la insussistenza della contestata aggravante pur avendo la teste Bono Anna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA