Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17486 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17486 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANALE LUDOVICO N. IL 25/12/1973
avverso la sentenza n. 10741/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
18 APR 2014
Data Udienza: 21/02/2014
Canale Ludovico ricorre avverso la sentenza 8.7.11 della Corte di appello di Roma con la quale, in
riforma di quella in data 15.4.09 del Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina, concesse
attenuanti generiche equivalenti, è stata ridotta la pena, per il reato di lesioni aggravate, a mesi tre di
reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per
escluso che fosse stato fatto uso di un remo.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio
della prevalenza, trattandosi di soggetto incensurato.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto con motivazione del
tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità i giudici di appello hanno evidenziato
come dalle dichiarazioni della p.o. D’Alesio Massimo e da quelle della teste Pecchia Anna sia
risultato che uno dei due aggressori aveva in mano una parte di un remo con cui era stata colpita la
p.o., configurandosi pertanto l’aggravante di cui all’art.585, comma 2, n.2 c.p.
Del tutto legittimamente, poi, le attenuanti generiche sono state concesse con il solo criterio della
equivalenza, avendo i giudici rimarcato la brutalità dell’aggressione e la gravità del fatto, posto in
essere con il concorso di persona rimasta sconosciuta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
non essere stata ritenuta la insussistenza della contestata aggravante pur avendo la teste Bono Anna