Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17485 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17485 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LABRIOLA DAVIDE N. IL 24/08/1983
avverso la sentenza n. 1185/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 06/12/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2011, la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva dichiarato Labriola
Davide colpevole del reato previsto dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956 per avere
violato gli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale di P.S.,
disposta con decreto n. 83 del 2006 dello stesso Tribunale, e l’aveva condannato
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 605 cod.
proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere
la Corte omesso di motivare in ordine alla sua responsabilità richiamando la
decisione di primo grado e non dando conto degli specifici motivi di
impugnazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al Giudice d’appello il ricorrente ha sottoposto censure riguardanti il solo
omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio,
cui sono state date congrue e articolate risposte, che il ricorrente non ha
contestato.
Sono, pertanto, precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le
questioni riguardanti l’affermazione della responsabilità penale prospettate per la
prima volta in questa sede (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999,
Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv.
214793).
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
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alla pena di mesi sei di arresto.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Presidente
Il Consigliere estensore