Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17485 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17485 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUSSANI VALERIO nato il 28/09/1963 a CATTOLICA

avverso l’ordinanza del 14/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA

Data Udienza: 06/02/2018

t

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

quale il Tribunale di Ancona, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Urbino del
13 ottobre 2017, revocativa delle misura cautelari degli arresti domiciliari e
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicate nei confronti del
Giussani, in distinti procedimenti poi riuniti, per i reati di furto aggravato e
evasione, ripristinava, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la
misura custodiale domiciliare.
Quest’ultima misura era stata in particolare applicata dapprima nel
procedimento relativo all’arresto in flagranza del Giussani il 29 luglio 2017 per il
furto di un’autovettura e poi nel procedimento relativo all’evasione del Giussani
dalla misura di cui sopra, e la misura dell’obbligo di presentazione era stata
applicata nel procedimento relativo ad un’ulteriore evasione del Giussani dagli
arresti domiciliari. Riuniti i procedimenti, il Tribunale condannava il Giussani alla
pena di sei mesi di reclusione per il reato di furto ed a quella di dieci mesi per i
reati di evasione, rigettava la richiesta di aggravamento delle misure in atto con
quella della custodia in carcere, proposta dal pubblico ministero, e revocava le
misure per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, viceversa considerate
persistenti con il provvedimento impugnato.

2. Il ricorrente propone quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riguardo al giudicato
formatosi sulla revoca delle misure cautelari, che non era devoluta con l’appello
del pubblico ministero, con il quale si impugnava solo il rigetto della richiesta di
aggravamento delle misure.
2.2. Con il secondo motivo deduce inammissibilità dell’appello del pubblico
ministero in quanto mancante dell’esposizione dei motivi.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge nell’assenza di
un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, lamentando che il
provvedimento impugnato si limitava a richiamare la prima ordinanza
pronunciata dal Tribunale il 31 luglio 2017 e non indicava le ragioni della

2

1. Valerio Giussani ricorre avverso l’ordinanza del 14 novembre 2017 con la

persistenza delle esigenze e dell’irrilevanza degli elementi indicati con l’ordinanza
appellata nel ridimensionamento dei fatti all’esito del giudizio di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio motivazionale sulla sussistenza e
l’adeguatezza delle esigenze cautelari, lamentando omessa motivazione sul
secondo aspetto e contraddittorietà nel riconoscimento della lieve entità
dell’episodio di evasione del 3 ottobre 2017.

1. Il motivo dedotto sulla lamentata violazione del giudicato formatosi sulla
revoca delle misure cautelari è inammissibile.
L’affermazione del ricorrente, per la quale il pubblico ministero avrebbe
impugnato con il proprio atto di appello unicamente il rigetto della richiesta di
aggravamento delle misure e non anche la revoca delle stesse, è
manifestamente infondata nel momento in cui nell’appello si lamentava
esplicitamente, con riguardo alla motivazione del provvedimento appellato
sull’esclusione delle esigenze cautelari, che le stesse non potevano ritenersi
cessate per l’intervenuto giudizio e per il decorso del tempo; essendo a quel
punto la conclusiva richiesta di aggravamento comprensiva anche
dell’impugnazione della revoca delle misure per le ragioni appena indicate.

2. Il motivo dedotto sull’eccepita inammissibilità dell’appello del pubblico
ministero per mancanza dei motivi è inammissibile in quanto manifestamente
infondato, essendo evidente la presenza di detti motivi dall’esposizione del
contenuto dell’atto di appello di cui al punto precedente.

3. Il motivo dedotto sulla lamentata assenza di un’autonoma valutazione
delle esigenze cautelari è inammissibile.
La censura, per la quale il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il
contenuto della prima ordinanza applicativa della misura cautelare del 31 luglio
2017, è generica laddove per un verso il riferimento a detta ordinanza era
precisato rilevando la significatività di quanto in essa osservato sui numerosi
precedenti specifici dell’imputato, e per altro si confutavano specificamente le
conclusioni dell’ordinanza appellata sulla cessazione delle esigenze cautelari in
conseguenza del tempo trascorso, del ridimensionamento dei fatti e della
definizione del giudizio, osservando che il periodo di tempo trascorso era breve e
che gli altri elementi non escludevano di per sé la permanenza delle ragioni di
cautela.
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. E’ infine inammissibile il motivo dedotto sulla sussistenza e l’adeguatezza
delle esigenze cautelari.
La censura di contraddittorietà rispetto al riconoscimento della lieve entità
dell’episodio di evasione del 3 ottobre 2017 è manifestamente infondata,
essendo stata tale valutazione limitata nel provvedimento impugnato a
quell’episodio ed esaminata in raffronto agli elementi di complessivo segno
contrario costituiti dall’ulteriore condotta di evasione e dai precedenti penali

motivazione sull’adeguatezza della misura, viceversa ritenuta in base agli
elementi appena indicati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/02/2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

4Ittarla

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

a L APR.

10)171:
3

dell’imputato. Altrettanto manifestamente infondata è la doglianza di omessa

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