Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17484 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17484 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADU TOMA ROLI N. IL 25/06/1971
avverso la sentenza n. 6790/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/02/2014

Radu Torna Roli ricorre avverso la sentenza 9.7.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 4.10.10 del locale tribunale con la quale è stato dichiarato non doversi
procedere – per i reati di violazione di domicilio (capo A), porto illegale di un piede di porco e di un
piccone (capo B) e minaccia (capo C) — a carico del prevenuto per essere detti reati estinti per
prescrizione.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non essere stata pronunciata sentenza assolutoria
ex art.129 c.p.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per non essere
stato affrontato il tema della colpevolezza in concorso dell’imputato, essendosi la Corte di appello
limitata .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso, quanto al primo motivo,
l’assoluta sua genericità e, quanto al secondo, la manifesta infondatezza, avendo i giudici di appello
compiutamente evidenziato l’assenza di elementi per una pronuncia ex art.129, comma 2, c.p.p.,
facendo esplicito riferimento sul punto alle considerazioni del tribunale che ha evidenziato elementi
di responsabilità, per l’odierno ricorrente, dalle affermazioni rese dalla p.o. Necula Ion in sede di
denuncia, evidenzianti l’introduzione del Radu nella abitazione della predetta p.o., previo
danneggiamento della porta d’ingresso, con piccone e piede di porco, e successiva minaccia di
morte proferita allorché, il giorno seguente, il Necula aveva chiesto spiegazioni al Radu del suo
precedente comportamento.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
IL CONSIG IERE estensore
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