Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17484 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17484 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PATERNOSTRO SALVATORE N. IL 09/04/1985
avverso la sentenza n. 3875/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto In fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato
quella di primo grado che aveva dichiarato Paternostro Salvatore, colpevole del reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 9 comma 2, della legge n. 1423 del 1956, accertato in Santa Flavia il 15 agosto 2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, confermando,
per quanto ancora rileva in questa sede, la esclusione delle attenuanti generiche in

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando difetto
di motivazione sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche ed al rigetto
della richiesta di rideterminazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il generico richiamo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell’imputato.
L’impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha specificamente indicato i motivi per cui doveva escludersi qualsiasi ulteriore riduzione della pena, fra l’altro già determinata in misura pari al
minimo edittale. Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione su tali punti, laddove è il ricorso a rivelarsi generico poiché si limita ad assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro
normativo, senza neppure specificare le argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti e per l’effetto una riduzione della pena.
Alla declaratoria d’Inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
C 1.000, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.

Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

considerazione del numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato.

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