Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17483 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 17483 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

!ORDINANZA I

sul ricorso proposto da:
1) PALMERI PAOLO N. IL 02/01/1967

avverso l’ordinanza n. 79/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 3 novembre 2011 la Corte di appello di
Caltanissetta, giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda
di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata da Palmeri
Paolo, con riguardo ai fatti giudicati con quattro sentenze di condanna, di
cui la prima per violazione continuata della legge in materia di sostanze
la seconda per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, clan Rinzivillo
di Gela, dal maggio 2001 al giugno 2002, e per il reato di violazione della
legge sugli stupefacenti, in continuazione interna col primo, commesso in
Gela e nel nord Italia nel novembre 2001; la terza per partecipazione a
Cosa Nostra di Gela, dal luglio 2002 all’ottobre 2005, già riconosciuta in
continuazione, come delitto più grave, con il fatto associativo giudicato con
la precedente sentenza; la quarta per usura ed estorsione continuata e
aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203
del 1991, commessa in Gela tra l’anno 2001 e l’anno 2005.
La Corte territoriale ha riconosciuto la continuazione solo tra il fatto
associativo di cui alla terza sentenza (avente per oggetto reato già in
continuazione con quelli giudicati dalla seconda sentenza) e i reati fine
oggetto della quarta sentenza; mentre ha escluso il vincolo della
continuazione con i fatti di violazione della legge sugli stupefacenti di cui
alla prima sentenza, commessi anteriormente alla partecipazione del
Palmeri al sodalizio criminale, come da giudicati di condanna non
modificabili in sede esecutiva per le sopravvenute dichiarazioni del
collaboratore, Cassarà Salvatore, il quale aveva riferito sulla militanza del
Palmeri in associazione mafiosa già negli anni novanta e, quindi, prima del
reato associativo più remoto per cui era stato condannato.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Palmeri tramite il
difensore, il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio
della motivazione con riguardo alla parziale applicazione della
continuazione, e, inoltre, la violazione di legge per avere omesso la Corte
territoriale di applicare la diminuzione di pena di 1/3 nel calcolo
dell’aumento relativo ai reati di cui alla quarta sentenza, giudicati con rito
abbreviato, per i quali era stata applicata la continuazione con il fatto
associativo mafioso oggetto della terza sentenza.

stupefacenti (commessa in Melegnano nel periodo ottobre-novembre 1996);

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre le altre
censure sono inammissibili per manifesta infondatezza.
La Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente, scevra da vizi
logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha disconosciuto
l’esistenza di indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso tra i fatti
La stessa Corte ha, invece, riconosciuto la continuazione tra i reati
giudicati con la quarta sentenza, secondo il rito abbreviato, e il ritenuto più
grave delitto associativo, oggetto della terza sentenza, già unificato
all’analogo reato di cui alla seconda sentenza, senza applicare, tuttavia, la
diminuente prevista per il rito.
In tema di continuazione “in executivis”, ove il giudizio relativo al reato
satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena di cui
all’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale prevista dall’art. 442
cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, dep. 11/02/2010, Perrone,
Rv. 245915).
Nel caso in esame, dunque, l’aumento di pena applicato per il reato
satellite, giudicato con rito abbreviato, determinato nella misura di quattro
anni deve essere ridotto di un terzo ad anni due e mesi otto, sicché la pena
complessiva finale va rideterminata in anni diciotto e mesi otto di
reclusione, in luogo dei venti anni stabiliti nell’ordinanza impugnata.
Ciò comporta, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.,
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
rideterminazione della pena come sopra.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento
applicato per i fatti di cui alla sentenza 11/02/2010 della Corte di appello di
Caltanissetta che, determina, applicata la riduzione per il rito abbreviato, in
anni due e mesi otto di reclusione, indicando conseguentemente in anni
diciotto e mesi otto di reclusione la pena complessiva.
Dichiara inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

oggetto della prima decisione e quelli giudicati con le successive sentenze.

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