Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17482 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17482 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STEFANINI GAETANO N. IL 18/08/1963
avverso la sentenza n. 534/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/02/2014
Stefanini Gaetano ricorre avverso la sentenza 24.4.13 della Corte di appello di L’Aquila con la
quale, in parziale riforma di quella in data 15.12.11 del Tribunale di Lanciano, è stata rideterminata
la pena, per il reato di rissa aggravata, in mesi cinque di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere state
riconosciute le attenuanti generiche, che potevano essere concesse in considerazione della scelta del
tossicodipendente.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente
sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in considerazione, tra l’altro, della gravità dei
fatti e dei numerosi, gravi e anche specifici precedenti penali dello Stefanini, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in E
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
IL COolVFv,o
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rito alternativo che aveva consentito una rapida definizione del giudizio e dello stato di