Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17482 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17482 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRUNO MARIANO N. IL 10/09/1954
avverso l’ordinanza n. 200/2011 TRIBUNALE di PISA, del 03/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 3 dicembre 2011 il Tribunale di Pisa in
composizione monocratica, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda
di Bruno Mariano di applicazione della disciplina della continuazione tra i
fatti reato commessi dal settembre 1993 al settembre 2002, oggetto di
plurime sentenze di condanna confluite in provvedimenti di unificazione di
della Repubblica di Chiavari.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Bruno tramite il
difensore, il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio
della motivazione.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato ai motivi
formulati, propone in realtà censure di merito non consentite nel giudizio di
legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, con motivazione adeguata e coerente,
immune da vizi logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha
spiegato che i fatti oggetto delle indicate sentenze di condanna, costituiti da
reati non tutti omogenei tra loro e commessi a partire dal 1980 per oltre un
decennio, non erano sintomatici dell’identità del disegno criminoso, ma
piuttosto di una dedizione abituale e continuativa all’attività illecita, già
formalmente riconosciuta con la dichiarazione del Bruno come delinquente
abituale, di cui al provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino
del 6 ottobre 2008.
Tale valutazione è conforme alla costante giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la
configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione
In fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in
essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita che implica la
reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole
violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma
deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine,
richiedendosi, in proposito, la progettazione “ab origine” di una serie ben
Individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche
essenziali; con la conseguenza che deve escludersi che una tale
progettazione possa essere presunta sulla sola base dell’identità o
1

pene concorrenti, di cui il più recente emesso il 2/12/2010 dalla Procura

dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero
ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito,
occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in
specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano
frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez.
2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

comma 1, cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA