Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17481 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17481 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BEN HAJ KHALIFA MAJDI BEN HASSINE N. IL 01/05/1976
avverso la sentenza n. 765/2008 TRIBUNALE di LATINA, del
13/07/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2009 il Tribunale di Latina ha dichiarato Ben
Hai Khalifa Majdi Ben Hassine colpevole del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per
avere omesso di presentarsi alla Questura di Latina – Ufficio Immigrazione, non
ottemperando al provvedimento emesso dalla Polizia ferroviaria di Ventimiglia

di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione dall’adita Corte di appello, l’imputato, che chiede:
– in via principale, rilevarsi e dichiararsi la nullità del decreto di citazione
diretta a giudizio perché non tradotto in lingua comprensibile a esso ricorrente di
nazionalità straniera, con violazione del diritto di difesa costituzionalmente
garantito, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado;
– in via subordinata, l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non
costituisce reato per mancanza della prova del dolo;
– in via ulteriormente subordinata, l’applicazione del minimo della pena,
partendo dal minimo edittale di quella prevista dalla norma incriminatrice e
concedendo le circostanze attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale di
questa Corte.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione, e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (da
ultimo, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, dep. 06/12/2011, Tedeschi, Rv.
251464).

2

per motivi di ordine pubblico, e l’ha condannato alla pena di euro centocinquanta

3. Nel caso di specie, l’imputato ha proposto, per mezzo del suo difensore di
fiducia, un appello, che è stato trasmesso a questa Corte per competenza.
Il difensore avv. Bruno Luberti che ha sottoscritto l’atto di impugnazione,
non risulta, tuttavia, dall’accertamento svolto dalla cancelleria di questa Corte
iscritto nell’apposito albo e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità.
Alla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte di avvocato cassazionista
consegue la sua inammissibilità, irrilevante essendo che l’impugnazione sia
Tale vizio originario dell’atto, che asta alla valida instaurazione del giudizio
di impugnazione, esime questa Corte da ogni altra considerazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pervenuta a questa Corte a seguito della sua corretta qualificazione.

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