Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1748 del 23/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1748 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
Nel processo a carico di
FELIZIANI SERGIO NATO IL 19/11/1952

avverso la sentenza n. 31754/2011 del 22/2/2012

del GIUDICE

DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito l’Avv. MAURIZIO

CALIGINftliRr—irTaii.Wq che ha

ét;%dh.LdD lA ritmi o WLt CA-u A-C4k. 44.4444.40.0k.
RITENUTO IN PATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma contestava al funzionario
del Comune di Roma Feliziani Sergio il reato di abuso di ufficio continuato in
quanto, con la specifica finalità di arrecare vantaggio patrimoniale alla società
Tima Costruzioni ed ingiusto danno a tali Pieri Settimo Chiaramondo,
commetteva taluni atti illegittimi che erano così indicati nel capo di imputazione:
– redazione di una nota diretta alla Polizia Municipale in cui riferiva di avere
accertato nel corso di un sopralluogo che il Pieri, nel realizzare un muro di
recinzione, aveva invaso il fondo della Tima Costruzioni;
– nell’avere, alternativamente, o respinto o fatto respingere la richiesta di

Data Udienza: 23/11/2012

D.i.a. in sanatoria presentata dal Pieri;
– nell’avere, alternativamente, o emanato o fatto emanare un atto della
Amministrazione Comunale che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi in
relazione all’abuso edilizio segnalato.
Presentata la richiesta di rinvio a giudizio per tale reato, il giudice
dell’udienza preliminare proscioglieva Feliziani con la formula

“il fatto non

costituisce reato” osservando che:

I’ imputazione consisteva nella semplice recezione della denunzia – querela

verifica dell’accusa.
L’imputazione, in conseguenza, era vaga nel riferire in termini alternativi di
condotte o del Feliziani o di altri soggetti.
Quanto al primo atto che il Pubblico Ministero Indicava quale illegittimo, il
Giudice osservava invece che li sopralluogo cui il Feliziani partecipò come
/
/
geometra del comune fu richiesto dalla Polizia Municipale nell’ esercizio di attività
di polizia giudiziaria e fu svolto congiuntamente. La conseguente relazione
redatta dal Feliziani indicava elementi di fatto desunti dalle rappresentazioni
catastali e dal permesso di costruire 14.2009.
Quanto al secondo atto indicato come illegittimo, il Giudice rilevava il palese
errore di diritto nella formulazione dell’imputazione laddove si riteneva che la
richiesta di sanatoria potesse essere chiesta anche dal responsabile dell’abuso/
prescindendo dal consenso del proprietario del bene (consenso che, nel caso di
specie, come era ben noto dagli atti, non vi era stato).
Quanto al terzo atto indicato come illegittimo, il Giudice osservava che si
trattava di attività del dirigente dell’ufficio cui apparteneva l’imputato, attività
svolta sul presupposto di vari atti procedimentali provenienti da altri soggetti;
del resto, con riferimento al Feliziani, non si ipotizzava alcun possibile atto falso
da lui realizzato e che potesse aver indotto in errore il dirigente.
Nella sentenza si rilevava anche la totale assenza di elementi offerti
dall’accusa per dimostrare una qualche Intenzionalità del Feliziani di danneggiare
il denunziante risultando dagli atti, invece, soltanto “forti tensioni” del Pieri
contro l’imputato perché questi non consentiva il perseguimento dei suoi
Interessi.
L’ultimo rilievo del giudicante riguardava la mancanza di qualsiasi elemento
che potesse dimostrare l’interesse personale del Feliziani: dalle indagini risultava
confermato che la pratica del Pieri era stata gestita correttamente e, comunque,
nel rispetto delle ordinarie prassi dell’ufficio del Feliziani; peraltro, rammentava il
Gip, non ogni vizio di legittimità degli atti amministrativi, quali prospettati dal
denunziante, .e t elemento di prova dell’abuso di ufficio.

2

di Pieri Settimi° Chiaromondo senza alcuna attività di indagine diretta alla

In conclusione, ritenuto che il tipo di procedura non gli consentisse la
assoluzione per insussistenza del fatto/ non potendo comunque escludere qualche
profilo di illegittimità degli atti amministrativi, il giudice disponeva il
proscioglimento per insussistenza dell’elemento soggettivo.
Il Pubblico Ministero presenta ricorso per cessazione ritenendo che la
motivazione sia mancante ovvero contraddittoria ovvero non logica e presenti
errori di diritto. Ritiene che Il Feliziani abbia posto in essere “tre atti palesemente

illegittimi tutti diretti a favorire una parte a danno dell’altra”, che nel corso delle
personale interesse da parte di un altro funzionario comunale”.
La difesa ha presentato memoria con la quale ha sostenuto la correttezza
della decisione del gip.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Innanzitutto il ricorso, pur a fronte delle argomentazioni specifiche e
tecniche svolte nel provvedimento impugnato, non le affronta direttamente e già
per questa ragione ricorre la inammissibilità per genericità dei motivi.
Il ricorso si limita comunque ad affermare, senza affrontare concretamente
le predette argomentazioni della sentenza, la illegittimità degli atti di cui al capo
di imputazione senza però indicare in che cosa consista tale illegittimità ovvero
offrendo argomentazioni che, però, appaiono difficilmente ricollegabili al caso di
specie:
• quanto al “primo atto”, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non
sembra che il Feliziani abbia emesso atti che stabilissero, “sostituendosi al

giudice civile”, la proprietà del fondo (dal provvedimento impugnato risulta che si
limitava, semplicemente, a prendere atto di quanto risultava dai dati catastali);
né si spiega in cosa consista f nel caso concreto i lo “sviamento dalla causa tipica

attributiva del potere”, né in che modo siano applicabili i principi espressi dalla
cessazione S.U. 155/2012 (che non sembra affrontare alcun tema rilevante nel
caso di specie) cui fa richiamo.
• Quanto al “secondo atto”, né nel ricorso vi è confronto con le specifiche
argomentazioni del provvedimento impugnato, né si comprende perché se ne
voglia affermare la illegittimità, pur dopo che il Giudice aveva rammentato come,
secondo le chiare disposizioni di legge richiamate, non si possa procedere a
sanatoria sulla sola base della volontà del responsabile dell’abuso edilizio laddove
non vi sia il consenso del proprietario. E, ancora, il ricorso si limita a richiamare il
capo di imputazione nonostante non sia stato neanche chiarito se l’atto, non
meglio individuato, sia stato emesso dal Feliziani o meno e, in tale secondo
caso, in che modo sia stata compiuta dal Feliziani stesso la attività di “faceva

3

indagini siano emerse delle “inquietanti circostanze”, che vi sarebbe un “diretto e

respingere la d.ia. in sanatorio”.
• Quanto al “terzo atto”, il ricorso ne continua ad affermare la Illegittimità
quale dato scontato / senza affrontare gli analitici argomenti del Giudice del
procedimento impugnato che efficacemente spiega il perché non si ravvisa
alcuna attività determinante del Feliziani il quale nè aveva emesso l’ordine di
ripristino, che non era neanche di sua competenza, né si indicava quale attp /
assertivamente falso del procedimento / sarebbe stato da lui predisposto ed
avrebbe avuto una qualche efficacia nella decisione finale.

valutazione del giudice in tema di elemento soggettivo; va osservato come, a
fronte delle condizioni di scarso sviluppo delle indagini che il giudicante ha
sintetizzato efficacemente in “deserto probatorio”, si realizzi la condizione di
totale assenza di prova di tale elemento soggettivo.
Nel ricorso, con palese errore di diritto, sembra affermarsi che il dolo derivi
dalla mera commissione di atti illegittimi, ma è invece necessario che ricorra una
violazione con la specifica finalità ingiusta e, rispetto a tale evento, sia
individuato un dolo intenzionale.
Irrilevanti sono, poi, le deduzioni in ordine ad “inquietanti circostanze” ed
all’interesse di altro funzionario; tali generiche circostanze, a parte che non si
comprende quali conseguenze intenda trarne il ricorrente, allo stato, non
emergono dal provvedimento impugnato.
A fronte di un completo, logico ed ineccepibile provvedimento del giudice
dell’udienza preliminare va solo dato atto che, una volta ritenuto che non vi sia
modo di individuare una illegittimità degli atti o almeno di quelli che risultano
compiuti dal Feliziani, il proscioglimento non doveva conseguire alla carenza di
elemento psicologico ma alla stessa assenza di qualsiasi dimostrazione del fatto
40:4″.. 4MtZ. #144,…ov«
come contestato C0,444 442iew imfed
,

4..DQ t” is” —
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ra
Il C
Pie

de iso nella camera di consiglio del 23 novembre 2012
liere stensore
fano

il P

de

F nw , – , •

– •ico

Parimenti infondato è il successivo punto del ricorso in cui si contesta la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA