Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1748 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1748 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Campanella Antonio, nato a Francavilla al mare 1’1-101962, avverso l’ordinanza in data 26-6-13 della Corte di Appello di L’Aquila.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Riello, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del
ricorso.
Letta la memoria depositata nell’interesse del Campanella.
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Ritenuto che Campanella Antonio ha presentato ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 26-6-13. la Corte di Appello
di L’Aquila ha dichiarato inammissibile dichiarazione di ricusazione proposta dal
predetto nei confronti della dott.ssa Chiara Radaelli, Giudice del Tribunale di
Chieti;
che con detto ricorso si insiste per piena validità della dichiarazione di ricusazione
presentata, come nel caso di specie, con firma autenticata e a mezzo servizio postale
mediante raccomandata.
Considerato che la nozione di “presentazione” di atti, istanze, ricorsi,
impugnazioni, è concetto che ontologicamente rifiuta lo strumento della
trasmissione a distanza; pertanto occorre che, qualora il legislatore ritenga mezzo
idoneo di presentazione quello della cosiddetta spedizione, questa sia
espressamente consentita e che siano altresì esattamente indicate la natura dello
strumento all’uopo previsto e le precise modalità attuative (Sez. 6, Sentenza n. 2945
del 01/10/1996, Rv. 206357, Ferretti);
che, in applicazione di questi principi, è già stato chiarito che deve ritenersi
inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata a mezzo del servizio
postale (Sez. 5, Ordinanza n. 41168 del 19/09/2005, Rv. 232543, Braccini);
che, conseguentemente, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile,
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma —
ritenuta equa -di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8-1-2014.
Data Udienza: 08/01/2014