Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17479 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17479 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NATALE NICOLA N. IL 16/06/1968
avverso l’ordinanza n. 4915/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Natale Nicola
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto della
domanda di liberazione anticipata formulata dallo stesso con riguardo al
semestre 1° aprile 2010-1° ottobre 2010.
difensore, il quale richiede l’annullamento del provvedimento impugnato
perché emesso in violazione dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario e
comunque carente di motivazione ovvero sorretto da motivazione
apparente, illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Con motivazione adeguata e coerente il Tribunale di sorveglianza ha
confermato il giudizio negativo del beneficio, espresso dal Magistrato di
sorveglianza, per l’appartenenza del Natale alla cosca dei Casalesi e per la
ritenuta attualità dei suoi collegamenti con la feroce organizzazione
criminale, tuttora operativa.
Tale valutazione è stata ancorata non solo alla recente sentenza del
Giudice dell’udienza preliminare in data 13/12/2010, non irrevocabile, con
la quale il Natale è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.
pen., ma anche alle negative informazioni trasmesse sul conto dell’attuale
ricorrente dagli organi di polizia e dalla DIA di Napoli nella recente data del
16/06/2011.
Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
Natale al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Natale tramite il

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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