Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17478 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17478 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUCCIOLA MIRELLA N. IL 30/09/1963
avverso la sentenza n. 332/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

DEPOSITATA !
IN CANCELLERIA

1 8 APR 2014

Data Udienza: 21/02/2014

Mucciola Mirella ricorre avverso la sentenza 7.2.13 della Corte di appello di Ancona con la quale,
in parziale riforma di quella in data 7.5.10 del Tribunale di Ascoli, concesse all’imputata attenuanti
generiche prevalenti, ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice, per i reati di lesioni aggravate,
minacce e ingiurie, a mesi tre di reclusione, con la concessione di entrambi i benefici di legge.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

della p.o., non corroborate da elementi di riscontro e dalla verifica di credibilità del narrato della
medesima circa il supposto contegno violento e vessatorio dell’imputata, incredibilmente posto in
essere in danno del più corpulento coniuge a colpi di ‘manganello giocattolo’.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità della Mucciola riposi sulle dichiarazioni della
p.o. Fabiani Marco — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate dalle
risultanze della documentazione medica in atti, evidenziante escoriazioni multiple al dorso, risultate
compatibili con la dinamica dei fatti narrati dal Fabiani.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
el.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di

e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 febbraio 2014

comma 1, lett.e) c.p.p., per avere i giudici basato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni

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