Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17477 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17477 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUERCIA DOMENICO N. IL 13/04/1941
avverso la sentenza n. 4527/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/02/2014

Quercia Domenico ricorre avverso la sentenza 15.1.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 12.3.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
falso ascrittogli (artt.477-482 c.p.), alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la pena
della multa di € 4.560,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

richiesta di esibizione del documento originale ovvero di una perizia>.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata risposta, da parte della Corte milanese, alle eccezioni
sollevate dal difensore con i motivi di appello, con particolare riferimento alla evidenziata assenza
di una norma che sanzioni la presentazione di una fotocopia di un documento originale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto del tutto
generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto
con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente
individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato, avendo i
giudici di merito compiutamente argomentato come la responsabilità dell’imputato riposi, oltre che
sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, altresì sugli esiti della relazione tecnica di comparazione che
ha evidenziato la falsità del `pass per invalidi’, trattandosi di una fotocopia a colori del permesso
originale in uso all’avente diritto, con aggiunta — ha specificato la Corte di appello – , documento falso che l’imputato utilizzava personalmente
per poter parcheggiare la propria vettura Nissan Micra —come evidenziato ancora dai giudici di
appello < più liberamente, rispetto agli altri cittadini>.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., per non avere il giudice di primo grado

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