Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17477 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17477 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NUCERA PASQUALE N. IL 13/10/1982
avverso l’ordinanza n. 14/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 30 novembre 2011 il Magistrato di sorveglianza di
Ancona ha respinto il reclamo proposto da Nucera Pasquale avverso la
sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e
sociali, deliberata nei suoi confronti dal Consiglio di disciplina dell’istituto in
data 4 agosto 2011, non rilevando vizi procedurali o motivazionali nel
Avverso la predetta ordinanza il Nucera propone personalmente
impugnazione, indicata come appello e convertita in ricorso a questa Corte
competente.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
L’impugnazione Investe il merito della sanzione disciplinare che, secondo
il Nucera, sarebbe ingiusta e immeritata, poiché il suo comportamento
sarebbe stato travisato dal Magistrato di sorveglianza, non essendosi egli
opposto all’ingresso nella cella di un nuovo detenuto, ma solo all’elevazione
in essa di un terzo letto a castello.
Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, è la dedotta
violazione dei termini per la contestazione dell’addebito, prescritti dall’art.
81 Reg. Ord. Pen.; il Magistrato di sorveglianza ha congruamente motivato
sul punto, precisando che essi erano stati invece osservati, poiché il
rapporto della polizia penitenziaria fu redatto il 27 luglio 2011 e l’addebito
fu contestato al Nucera il successivo 4 agosto.
Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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