Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17476 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17476 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GAVDUNYK VOLODYMYR N. IL 17/10/1981
avverso la sentenza n. 993/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
04/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

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1. Con sentenza del 14—etterbre -2O1- il Tribunale di forft, in composizione
monocratica, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Gavdunyk
Volodymyr – imputato del reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n.
286 del 1998, per avere compiuto atti idonei a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di sei cittadini extracomunitari di nazionalità afgana – la pena

quarantaduemila di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’Imputato, che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizi del procedimento nella
Instaurazione e nello svolgimento del giudizio direttissimo, e in particolare
Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità per violazione degli
artt. 143, 449, 450 e 451 cod. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. b) e
c), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la sua citazione per l’udienza fissata per il giudizio
direttissimo, in relazione al quale il Pubblico Ministero non ha ritenuto di
procedere immediatamente, non è stata tradotta con conseguente
compromissione del suo diritto di difesa e pregiudizio della stessa iniziativa del
Pubblico Ministero.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per
mancanza/apparenza della stessa in ordine alla comparazione delle circostanze e
alla congruità della pena, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen.; erronea applicazione dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 133 e 64 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen.; nullità della sentenza per violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc.
pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua deduzione.
2. Quanto al primo motivo, si rileva che è consolidato il principio che
l’applicazione concordata della pena, quale istituto processuale in base al quale il
Pubblico Ministero e l’imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto
contestato, sulla concorrenza e comparazione delle circostanze e sull’entità della

concordata fra le parti di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro

pena, presuppone la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale
(nei limiti dell’art. 129 cod. proc. pen.) e processuale (nei limiti dell’art. 179 cod.
proc. pen.), salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso prestato, dovendo ritenersi le nullità, se
eventualmente verificatesi, superate dall’accordo intervenuto tra le parti e
ritenersi il giudizio di applicazione della pena svincolato dalla specificità delle
forme processuali nel corso delle quali si è innestato (tra le altre, Sez. 5, n. 7262
del 29/12/1998, dep. 01/04/1999, Ben Hamidi L., Rv. 212924; Sez. 6, n. 1445
29/01/2008, dep. 08/02/2008, De Blasio e altri, Rv. 239449; Sez. 4, n. 16832
del 11/04/2008, dep. 23/04/2008, Karafi e altro, Rv. 239543; Sez. 5, n. 21287
del 25/03/2010, dep. 04/06/2010, Legari e altro, Rv. 247539).
2.1. Nel caso in esame, la violazione dedotta, pur se in ipotesi esistente, non
rientra in alcuna di quelle assolute e insanabili previste dall’art. 179 cod. proc.
pen. e deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia rinunciato a proporla
avendo prestato il suo consenso all’applicazione della pena.
3. Quanto al secondo motivo si rileva che, a fronte dell’accordo espresso
dalle parti, il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza degli aspetti
giuridici relativi ai punti dell’accordo e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del
trattamento concordato.
3.1. Nel caso di specie, il Giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
adeguato all’accordo intervenuto fra le parti e ha escluso la sussistenza dei
presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010,
dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024), ed è immune dai denunciati
vizi, peraltro formulati in termini astratti e generici.
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
2

del 24/03/2000, dep. 30/05/2000, Procopio, Rv. 216318; Sez. 2, n. 6383 del

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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