Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17476 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17476 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLOMBO CLAUDIO nato il 17/11/1982 a VARESE

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

Data Udienza: 06/02/2018

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visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Sondrio dell’Il febbraio 2015, confermava l’affermazione di
responsabilità del Colombo per il reato di cui all’art. 496 cod. pen., commesso il
17 ottobre 2010, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine
al reato di guida in stato di ebbrezza e rideterminando la pena.
La responsabilità dell’imputato era in particolare confermata per aver
dichiarato falsamente agli agenti di polizia, che lo avevano fermato alla guida
della propria autovettura, di chiamarsi Alessandro Colombo e di essere nato a
Busto Arsizio il 22 febbraio 1978, generalità appartenenti in realtà al fratello.

2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla

qualificazione del reato come consumato anzichè come tentato, lamentando che
non si teneva conto a questi fini della circostanza, di cui si dava atto nella
sentenza impugnata, per la quale il Colombo, dopo aver declinato le false
generalità del fratello, comunicava agli agenti il proprio autentico nominativo
prima che fosse redatto alcun atto pubblico, non essendo stato di conseguenza
realmente leso il bene tutelato dalla norma incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Posto che nella sentenza impugnata si dava atto che l’imputato, dopo aver
fornito agli agenti le false generalità ed essere stato invitato a salire
sull’autovettura di servizio per raggiungere il più vicino posto di polizia e
sottoporsi al fotosegnalamento, ammetteva durante il tragitto che le generalità
precedentemente dichiarate erano del fratello e declinava quelle vere,
l’affermazione del ricorrente, per la quale detta condotta integrerebbe solo la
forma tentata del reato, è manifestamente infondata. Ciò non tanto per
l’accenno della sentenza impugnata alla natura unisussistente della condotta
2

1. Claudio Colombo ricorre avverso la sentenza del 16 novembre 2016 con

incriminata, che la giurisprudenza di legittimità non ritiene incompatibile con la
configurabilità del tentativo (Sez. 1, n. 6532 del 20/11/1997, dep. 1998,
Savarise, Rv. 209372); ma, piuttosto, per quanto ulteriormente osservato nella
sentenza impugnata, e non attinto da alcuna specifica censura nel ricorso, sulla
realizzazione della lesione al bene giuridico della fede pubblica
indipendentemente dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla
falsità della dichiarazione. E’ in tal senso, infatti, il principio affermato dalla Corte
Suprema, sia pure con riguardo alla configurabilità del reato impossibile (Sez. 5,

dettato della norma incriminatrice, che punisce le mendaci dichiarazioni al
pubblico ufficiale a prescindere che le stesse siano o meno riportate in un atto
pubblico, essendo pertanto irrilevante nella specie che, al momento in cui
l’imputato rettifica le generalità falsamente dichiarate, queste ultime non fossero
state ancora verbalizzate.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06/02/2018

Il Consiglier estensore

Depositato in Cancet!«
Roma, lì

L2-

n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828); e ciò è conforme al chiaro

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