Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17475 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17475 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ONYANGO GEORGE N. IL 13/06/1967
avverso l’ordinanza n. 855/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 25/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Considerato in fatto e in diritto

9

– che il Tribunale di sorveglianza di Caltanisetta, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Onyango George, avverso il
provvedimento, adottato dal Magistrato di sorveglianza della sede, di rigetto
dell’istanza di liberazione anticipata dallo stesso proposta con riferimento al
periodo di detenzione dal 29 ottobre 2005 al 28 aprile 2006, avendo ritenuto
che ove pure si consideri, in tesi, tale periodo compreso nell’esecuzione

(rapina) successivamente al periodo valutato, costituisce comunque un dato
ostativo alla concessione del beneficio;

– che avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il
detenuto con atto sottoscritto personalmente, deducendo, per quanto ancora
rileva, che il tribunale, del tutto illegittimamente, aveva attribuito rilevanza
all’accertata commissione di nuovi illeciti successivamente al periodo oggetto di
valutazione, trattandosi di un dato non pertinente ai fini della concessione del
beneficio, tenuto conto della regolarità della condotta inframuraria del ricorrente;

– che l’impugnazione è inammissibile, perché basata su motivi
manifestamente infondati;

– che se è pur vero, infatti, che il principale elemento di valutazione
dell’istanza di liberazione anticipata, in base alla formulazione letterale dell’art.
54 o.p., è costituito dalla partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione,
occorre tuttavia considerare, In primo luogo, che la concedibilità dei benefici di
cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354 non si sottrae al criterio della
valutazione discrezionale, che deve riguardare, al di là dell’indefettibile
accertamento delle condizioni di ammissibilità, l’opportunità della sua adozione,
che non può prescindere, come per ogni altra misura della stessa categoria,
dall’esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica
del passato delinquenziale e di risocializzazione;

– che nel caso in esame, premesso che la regolare condotta carceraria ha
comunque formato oggetto di valutazione da parte del tribunale, ritiene la Corte,
che la mancata decisività attribuita a tale dato, per altro liberamente
apprezzabile, non può costituire, di per sé, fondato motivo di ricorso sotto il

attualmente in corso, la commissione da parte dell’istante di ulteriori gravi reati

profilo della violazione di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, avendo il tribunale fornito adeguata spiegazione delle sue
valutazioni facendo riferimento, del tutto legittimamente (in tal senso si veda
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16748 del 5/4/2006 – 6/5/2006, Rv. 234674 , ric.
Portulano) ai precedenti penali e giudiziari del prevenuto, che dimostravano
un’adesione solo formale all’opera di rieducazione;

– che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la

(Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1000,00
alla cassa delle ammende;
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

condanna del ricorrente, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA