Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17475 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17475 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHINNI FRANCESCO ALDO nato il 28/02/1950 a FOGGIA

avverso la sentenza del 22/01/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

Data Udienza: 06/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

con la quale la Corte di appello di Lecce, confermando sul punto la sentenza del
Tribunale di Brindisi del 5 dicembre 2012, riteneva il Chinni responsabile del
reato di bancarotta patrimoniale e documentale commesso quale amministratore
di fatto della Arcom s.r.I., dichiarata fallita 11 marzo 2006.
La responsabilità dell’imputato era in particolare ritenuta per la distrazione
dei beni della società e per l’omessa tenuta della contabilità negli anni 2004,
2005 e 2006 in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari della fallita.

2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale

sull’affermazione di responsabilità, premettendo che dagli atti processuali risulta
come il Chinni, socio della Arcom con Rocco Nisi dall’inizio dell’attività della
stessa, dopo la cessione delle quote il 14 aprile 2004 a Ronzina Nigro non si
fosse più interessato della gestione della società, limitandosi ad assisterla per un
certo periodo nel reperimento dei clienti durante l’amministrazione della Nigro, e
non avesse conoscenza diretta con Salvatore Guglielmo, il quale con il falso
nome di Rossano Micello acquistava la società il 15 settembre del 2004,
lamentando altresì omessa motivazione sui concreti rapporti dell’imputato con la
gestione del Guglielmo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte sono generiche nel momento in cui il ricorrente,
limitandosi a riproporre dati di fatto già considerati nella sentenza impugnata
sulla cessione delle quote sociali dall’imputato alla successiva amministratrice
Nigro, sull’assistenza fornita dal Chinni a quest’ultima nel reperimento dei clienti
e sulla mancanza di contatti diretti dell’imputato con il Guglielmo nel periodo in
cui questi gestiva la fallita, non si confronta con le ulteriori argomentazioni della
2

1. Francesco Aldo Chinni ricorre avverso la sentenza del 22 gennaio 2016

Corte territoriale, per le quali il Chinni, anche durante la gestione della Nigro,
continuava a collaborare con la stessa e conduceva le trattive per il reperimento
del successivo amministratore; e, soprattutto, le circostanze relative alla
condizione di alcolismo della Nigro ed alla esposizione di false generalità da parte
del Guglielmo, valutate unitariamente con quella fin qui riportate, delineavano un
complessivo disegno criminoso nel quale le cariche amministrative erano
ricoperte da soggetti solo formalmente operanti in tali funzioni, mentre l’unico
reale gestore della società risultava essere l’imputato.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06/02/2018

Il Presidente

Il Consiglier estensore

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Depositato in Ca
Roma, lì

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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

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