Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17474 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17474 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MATTIUZZO GIANPIERO N. IL 05/08/1964
avverso la sentenza n. 71/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.7.2011 la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, confermava la decisione di primo grado con la quale
Gianpiero Mattiuzzo veniva condannato, con la continuazione e la recidiva, alla
pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa per i reati di
detenzione e porto illegale e ricettazione di una pistola semiautomatica Luger
cal. 22 con matricola abrasa, con relativo caricatore e munizionamento.

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento
sanzionatorio in considerazione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti
penali anche per reati gravi, pur tenuto conto del passato di tossicodipendente, .

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando il vizio di motivazione in ordine al diniego delle invocate
circostanze attenuanti generiche non conforme a casi simili in cui sono stete
riconosciute le predette circostanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure mosse dal ricorrente sono, all’evidenza, aspecifiche e,
comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale indicato in
maniera logica ed esauriente le argomentazioni poste a fondamento della propria
decisione.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n.
42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). A tali principi si attenuta la Corte di
appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

La Corte territoriale riteneva infondato l’appello dell’imputato in ordine alla

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2012.

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