Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17473 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17473 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARAGAS ANTONIO N. IL 07/02/1968
avverso la sentenza n. 8565/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 febbraio 2011 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 28 febbraio 2008 del Tribunale di Torre Annunziata Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, che aveva dichiarato Maragas
Antonio colpevole del reato previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del
1956, accertato in Castellammare di Stabia il 18 luglio 2006, e l’aveva

contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta recidiva, la cui applicazione
richiedeva l’adeguata motivazione della scelta, quale risultato di una logica
discrezionale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La censura, cui è affidato l’unico motivo di ricorso, afferisce alla recidiva,
la cui applicazione è ritenuta illegittima e immotivata
Una tale censura, tuttavia, non è stata ritualmente sottoposta all’esame
della Corte d’appello, che, in ordine alle doglianze riguardanti il diniego delle
circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ha ritenuto, con
esaustiva argomentazione, condivisibile la determinazione operata in primo
grado richiamandosi alla condotta dell’imputato e ai suoi plurimi precedenti
penali.
Deve, pertanto, ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.
proc. pen., la questione prospettata dal ricorrente per la prima volta in questa
sede (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214793), con
conseguente specificità della relativa doglianza.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al

2

condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, tenuto conto della

versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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