Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17473 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17473 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARRONE MARIA TERESA nato il 23/09/1954 a BISENTI

avverso la sentenza del 07/01/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Udito l’avvocato MARCHIONNE LANFRANCO in difesa della parte civile che si
associa alle richieste del PG ed insiste come da conclusioni che deposita.

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma di quella
del Tribunale di Teramo in data 23/04/13, che aveva condannato Maria Teresa Marrone alla
pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili in quanto responsabile
del reato di falso materiale in certificazioni amministrative, ha dichiarato estinto per
prescrizione il reato confermando le statuizioni civili.
1.1. All’imputata si addebita di aver formato 47 certificati amministrativi materialmente

nominativamente indicate nell’imputazione, facendo apparire che detti documenti fossero stati
rilasciati da Natale Rosalba, dirigente della IV Ripartizione studenti dell’Università La Sapienza.
1.2. L’accertamento di responsabilità finalizzato alla conferma delle statuizioni civili era
fondato sulle seguenti risultanze:
alla Marrone era stata inviata, in risposta ad una sua richiesta scritta, una missiva a firma
della dirigente Natale; i 47 certificati recanti una firma apparentemente riconducibile alla
Natale, non risultavano essere stati mai protocollati; la Natale aveva escluso di averli firmati e
rilasciati alla Marrone; tali documenti erano stati redatti in modo difforme dalle abituali
modalità di stesura di analoghi documenti rilasciati dall’Università; essi risultavano rilasciati a
molti mesi di distanza dalla richiesta, prassi assolutamente non comune nell’Università, che era
solita evadere in breve tempo tali richieste; dunque, con ogni probabilità, la sottoscrizione
sugli stessi della Natale era stata ottenuta mediante la fotocopiatura ed il fotomontaggio della
firma della stessa presente in calce alla missiva che il dipartimento aveva inviato alla Marrone;
l’unica persona ed avere un interesse alla redazione di quegli atti falsi era, in quanto soggetto
antagonista alla Natale, la Marrone la quale li aveva prodotti nel corso di un processo penale
instauratosi a seguito di una sua denuncia, con cui chiedeva l’accertamento dell’autenticità dei
titoli di laurea di una serie di soggetti.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputata dolendosi del fatto che i giudici di merito
abbiano ritenuto provata la falsificazione dei certificati amministrativi in assenza di perizia
grafica sulla sottoscrizione, dando credito alla versione dei fatti della Natale, soggetto
portatore di interessi in conflitto con quelli dell’imputata, e rigettando la richiesta di
acquisizioni probatorie, avanzata dalla difesa, dirette a dimostrare la falsità dell’accusa.
Si sostiene l’impossibilità di attribuire alla ricorrente il reato di falso materiale in assenza
di una perizia grafica diretta ad accertare l’avvenuta falsificazione e l’attribuzione di essa
all’imputata.
Si insiste perché siano acquisiti i verbali concernenti la laurea in psicologia conseguita
dalle persone offese o, in caso negativo, la certificazione attestante il mancato conseguimento
della laurea presso l’Università La Sapienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

falsi attestanti il non conseguimento della laurea in psicologia da parte di alcune persone

1. Il ricorso è tardivo.
2. Il dispositivo della sentenza impugnata, pronunciato il 7/01/2015, indicava per il
deposito della motivazione il termine del 31/03/2015, che era rispettato essendo stata la
sentenza depositata il 27/02/2015.
3. Nella dichiarata contumacia dell’imputata, il termine di quarantacinque giorni per
la proposizione del ricorso (ex art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) decorreva dal
9/09/2015, data di notifica dell’estratto contumaciale, e scadeva il 24/10/2015 (un
sabato), mentre il ricorso, datato 26/10/2015, era spedito in quest’ultima data, quindi

4. Il ricorso è comunque inammissibile anche perché, nel reiterare le richieste di
ammissione di perizia grafica e di acquisizioni documentali, già ritenute superflue a fronte
del cospicuo e convergente panorama probatorio – solo in parte ricordato nel ‘Ritenuto in
fatto’ della presente decisione – valorizzato nella sentenza impugnata, ha evitato di
misurarsi con esso.
5. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen. determinandosi in

2000 la somma che la ricorrente, essendo la causa di

inammissibilità ascrivibile a colpa (Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa
delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle
spese delle parti civili che liquida complessivamente in euro 3000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 6/02/2018

Depositato in Cancetieri
Roma, Iì

.

Il Presidente estensore
Grazia La
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oltre il termine, e perveniva all’ufficio il 28/10/2015.

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