Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17472 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17472 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MILANO FRANCESCO N. IL 05/03/1982
avverso la sentenza n. 143/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 06/12/2012
Ritenuto in fatto
– che la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con la
sentenza indicata in epigrafe confermava quella di primo grado che aveva
dichiarato Milano Francesco, colpevole del reato di inosservanza delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale, ed in particolare del divieto di allontanarsi
dalla propria abitazione In determinati orari, fatto accertato in Taranto il 13
– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Imputato, con atto sottoscritto personalmente, chiedendone l’annullamento per
vizio di motivazione, avendo i giudici di appello confermato acriticamente le
statulzioni della sentenza di primo grado, senza fornire adeguata e compiuta
motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato la sua condanna;
Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici;
– che infatti, le censure sviluppate in ricorso, prescindendo dei tutto dal
percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello – nel quale pure si
evidenziava l’assoluta genericità dei rilievi critici sollevati nell’atto di appello in
merito alla valutazione degli elementi di prova a carico dell’imputato compiuta
dal primo giudice – si limitano a denunziare, del tutto genericamente,
l’Inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici di appello, senza indicare,
neppure, le specifiche argomentazioni trascurate dalla Corte territoriale, che
avrebbero dovuto condurre al proscioglimento del ricorrente;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2
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ottobre 2005, condannandolo alla pena di giustizia;