Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17471 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17471 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
dalla parte civile DE LIGIO MARIO nato il 25/04/1964 a SALERNO
nel procedimento a carico di:
VOLPE DOMENICO nato il 02/11/1955 a SALERNO
avverso la sentenza del 14/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO

Data Udienza: 06/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata per
l’imputato Volpe;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. Agostino Bellucci in
sostituzione dell’avv. Giuseppe Della Monica, che ha concluso per l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Salerno e la parte civile Mario De Ligio ricorrono avverso la sentenza del 14
aprile 2016 con la quale la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza
di condanna del Tribunale di Salerno del 24 settembre 2012, assolveva
Domenico Volpe, per non costituire il fatto reato, dall’imputazione del delitto di
diffamazione commesso il 14 aprile 2007 in danno del De Ligio.
Detta imputazione contestava al Volpe la sottoscrizione di un manifesto,
affisso nelle strade del Comune di Bellizzi, nel quale il De Ligio era accusato di
aver venduto ad artigiani, con contratti preliminari, terreni agricoli spacciati per
aree industriali libere. Con la sentenza impugnata tale condotta era ritenuta non
punibile per la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca e di
critica.

2.

Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge sulla

sussistenza dei presupposti della scriminante, in quanto ritenuta in base alle
pubblicità di talune agenzie immobiliari che qualificavano i terreni come aree
industriali libere, lamentando l’illogicità dell’assunto per il quale l’imputato,
vicesindaco di Bellizzi, avrebbe ignorato la reale destinazione dei terreni o si
sarebbe informato della stessa solo mediante inserzioni pubblicitarie, ed
osservando comunque che, essendo la veridicità del fatto presupposto per la
configurabilità della scriminante, l’imputato era tenuto a verificare la fondatezza
delle sue affermazioni.

3. La parte civile ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale
con considerazioni analoghe a quelle del Procuratore generale territoriale sulla
veridicità dei fatti quale presupposto della scriminante e sull’obbligo per
l’imputato di un’accurata verifica delle proprie asserzioni, nella specie non
2

del ricorso depositando nota spese;

effettuata con particolare riguardo alla presenza, nei contratti preliminari di cui
all’imputazione, della clausola risolutiva espressa nel caso in cui i terreni non
fossero stati inseriti nel piano degli insediamenti produttivi, e denunciando
l’erroneità del riferimento della sentenza impugnata al contesto politico della
vicenda, non invocabile nei confronti di un privato cittadino quale il De Ligio.

4. Nell’interesse del Volpe è stata depositata memoria con richiesta di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre premettere che il termine prescrizionale del reato contestato è
decorso precedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata. Quest’ultima
deve pertanto essere annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre i ricorsi
devono essere valutati ai soli fini civili.
In questa prospettiva, i ricorsi sono fondati.
Nella sentenza impugnata, la sussistenza della scriminante del diritto di
cronaca, o comunque di quella del diritto di critica, era accertata in base alla
vocazione agricola dei terreni ed alla loro pubblicizzazione come aree industriali
libere; il che, tenendo conto del contesto politico della vicenda e dell’impossibilità
per l’imputato di avere conoscenza delle clausole risolutive espresse inserite nei
contratti di vendita dei terreni in caso di mancata approvazione del piano degli
insediamenti produttivi, era valutato dalla Corte territoriale come dimostrativo
della buona fede dell’imputato nell’intento di informare che le aree non erano di
libera vendita.
Tuttavia, anche a voler ritenere che l’imputato non avesse diretta cognizione
delle clausole risolutive di cui sopra, la motivazione della sentenza impugnata
risulta carente con riguardo all’esistenza del presupposto della veridicità delle
notizie riportate, essenziale, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, per la configurabilità non solo della scriminante del diritto di cronaca
(Sez. 5, n. 21840 del 11/02/2014, Nascetti, Rv. 260405; Sez. 5, n. 10964 del
10/01/2013, Allam, Rv. 255434), ma anche di quella del diritto di critica (Sez. 5,
n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095; Sez. 5, n. 7715 del
04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064); ed alla conseguente necessità,
ai fini della ravvisabilità della scriminante sul piano quanto meno putativo, che il
soggetto agente assolva all’onere di verificare la fondatezza della notizia,
nell’esercizio sia del diritto di cronaca (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi,
Rv. 271628; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232134) che del
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rigetto del ricorso.

diritto di critica (Sez. 5, n. 36599 del 09/07/2010, Pettinari, Rv. 248429). Tale
onere non può infatti ritenersi adempiuto, relativamente alla destinazione
urbanistica di un’area, nella mera considerazione delle caratteristiche naturali di
quest’ultima o delle informazioni pubblicitarie sulla commercializzazione della
stessa; e ciò tanto più, come opportunamente osservato dal Procuratore
generale ricorrente, ove si abbia riguardo alla qualità soggettiva dell’imputato,
vicesindaco del Comune in cui si svolgeva la vicenda ) e quindi consapevole nella
necessità di approfondire l’effettiva situazione della disciplina edilizia dei terreni

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata a fini civili con rinvio
al giudice civile competente per valore in grado di appello, rinviando altresì alla
decisione definitiva la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte
civile.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato
estinto per prescrizione e rinviaagli effetti civili i al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Così deciso il 06/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente
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