Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17470 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17470 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUSHI TAIP N. IL 27/10/1977
avverso la sentenza n. 1011/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Verona,
all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato Bushi Taip alla pena di anni
cinque e mesi quattro di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa,
ritenendolo responsabile dei delitti di ricettazione e porto in luogo pubblico di
armi comuni da sparo e relativo munizionamento, ritenuta la recidiva reiterata

2. In data 1 dicembre 2011 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, riconosciuta la
continuazione tra i reati ascritti, ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione
ed euro duemila di multa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo con il quale ha dedotto mancanza della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., rispetto alla sussistenza del reato
contestato, all’affermazione della sua responsabilità penale e alla determinazione
della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Le deduzioni che attengono all’affermazione della responsabilità

dell’imputato, alla ricostruzione degli episodi criminosi e all’analisi degli elementi
probatori sono precluse ai sensi dell’art. 606, comma 3, non avendo formato
oggetto dei motivi di appello.
3.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice non ha l’obbligo di

procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini
della determinazione della pena e di fornire un’analitica motivazione, essendo
sufficiente il riferimento a dati oggettivi o soggettivi idonei a evidenziare la
correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
avendo la Corte di merito, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i
reati escluso in primo grado e ha attribuito rilevanza decisiva, al fine del diniego
delle circostanze attenuanti generiche, alla gravità del fatto e ai precedenti
2

specifica infraquinquennale ed esclusa la continuazione tra i reati.

penali anche specifici, ha, con logica motivazione, determinato il trattamento
sanzionatorio complessivo, in ragione degli elementi evidenziati e della
contestata recidiva specifica e infraquinquennale, in continuità argomentativa
con le valutazioni svolte – in ordine alla pena base e all’aumento per la recidiva con la decisione di primo grado.
Il ricorrente, esprimendo un diffuso dissenso e svolgendo considerazioni
generiche, non ha opposto elementi concreti e autosufficienti di positiva
valutazione in questa sede.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA