Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17470 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17470 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA
nel procedimento a carico di:
TESTI MAURO nato il 05/06/1945 a CAPANNOLI
inoltre:
PARTE CIVILE
avverso la sentenza del 27/02/2015 del GIUDICE DI PACE di PONTEDERA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avvocato CARLO BRUNI del foro di PISA, difensore di MAURO
TESTI, che si è riportato alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Pontedera con sentenza del 27/2/2015, ha assolto
Mauro Testi dall’imputazione per il reato di cui all’art.594 cod.pen, perché il

Data Udienza: 06/02/2018

fatto non sussisteva e dall’imputazione per il reato di cui all’art.612 cod.pen.
perché lo stesso non costituiva reato.
In particolare, per quanto rilevante in questa sede, Mauro Testi era accusato
di aver minacciato il fratello Gino di ingiusto danno, dicendogli che avrebbe tirato
giù la casa; secondo il Giudice, la minaccia proferita non era concretamente
realizzabile e non era tale da turbare la libertà della persona offesa, tenuto conto
anche dell’età del suo autore (63 anni) e della mancanza di effetto intimidatorio

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Pisa, lamentando,
in riferimento all’assoluzione dal reato di cui all’art.612 cod.pen.,

erronea

applicazione della legge penale e contraddittorietà e illogicità manifesta della
motivazione.
Ai fini della configurazione del reato era necessaria la potenziale capacità
intimidatoria del male ingiusto prefigurato, da valutarsi

ex ante, e non già

l’effettiva intimidazione della persona offesa.
La minaccia rappresentata, tale ritenuta contraddittoriamente dallo stesso
Giudice, era stata giudicata irrealizzabile per mancanza di strumenti idonei ma
non impossibile.

3. Con ordinanza

del 15/6/2017 la Settima Sezione penale, ritenuta

l’insussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso, come ravvisato in sede
di esame preliminare, ha rimesso gli atti alla 5° Sezione competente
tabellarmente , ai sensi dell’art.610, comma 1, ultima parte, cod.proc.pen.

4.

Con memoria del 31/5-7/6/2017 il difensore dell’imputato ha eccepito

l’intervenuta prescrizione del reato il 30/7/2015.

5. All’udienza del 6/2/2018 sia il Procuratore generale sia il difensore hanno
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
1.1. Il reato di minaccia è un delitto contro la libertà individuale nel
particolare aspetto della libertà psichica e si concreta nel prospettare a taluno un
male ingiusto, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente (Sez. 5, n. 7571
del 22/04/1999, Marsilia V, Rv. 213642).

2

del destinatario, stando a quanto dallo stesso riferito.

Il male ingiusto evocato deve apparire idoneo, in considerazione delle
concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore nel destinatario
(Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357).
Si tratta di un reato di pericolo che non presuppone la concreta
intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della
condotta ad intimidirla. Non è quindi necessario che il soggetto passivo si sia
sentito effettivamente intimidito, ma è sufficiente che la condotta posta in essere
dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del

n. 46528 del 02/12/2008, Parlato e altri, Rv. 242604; Sez. 1, n. 47739 del
06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484; Sez. 5, n. 4633 del 18/12/2003 – dep. 2004,
Puntorieri, Rv. 228064; Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999, Cafagna G, Rv.
216321).
1.2. Nel caso in esame l’astratta capacità intimidatrice del male prefigurato
(tirare giù la casa) non è stata negata dal Giudice di Pace di Pontedera, che non
ha disconosciuto la proposizione della minaccia, in sé e per sé, ma la sua
concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto, oggettivo e
soggettivo, in cui la stessa frase è stata pronunciata, in cui Mauro Testi per età,
caratteristiche fisiche e mezzi a disposizione, non aveva alcuna possibilità di
tradurla in atto.
Di conseguenza, quella che in astratto avrebbe potuto rappresentare una
minaccia non è stata ritenuta tale in riferimento al complessivo contesto in cui in
concreto è stata pronunciata, che la privava di effettiva idoneità intimidatoria.
E’ solo in questo quadro argomentativo che il Giudice del merito ha
valorizzato anche le dichiarazioni del destinatario della frase, per confermare
l’assenza di effetto intimidatorio, non concepibile e comunque non prodottosi.
1.3. In passato questa Corte ha ascritto rilievo alla realizzabilità effettiva
della minaccia profferita e ha così ritenuto integrare piuttosto il delitto di ingiuria
e non quelli previsti dagli artt. 336 o 337 cod. pen. il profferire all’indirizzo di
agenti di polizia intenti a compiere il proprio dovere una frase dall’apparente
contenuto minaccioso di un male non concretamente realizzabile ma tale da
integrare offesa ai destinatari mediante manifestazione di disprezzo (Sez. 1, n.
13374 del 05/03/2013, Oliano, Rv. 255340). Nel caso in esame la minaccia
irrealizzabile non possiede apprezzabile contenuto offensivo, anche a prescindere
dall’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art.594 cod.pen.
1.4. La valutazione in concreto operata dal Giudice del merito è esente da
vizi logici, neppur denunciati.

3

soggetto passivo (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5,

2. Di conseguenza il ricorso del Procuratore della Repubblica di Pisa deve
essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Il Con gliere e enso
Umnerto uig Scot

Il Presidente
Grazia La alorcia \

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Così deciso il 6/2/2018

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