Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1747 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1747 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BONFANTI MARIO NATO IL 21/6/1949
avverso la sentenza n. 131/2012 TRIBUNALE DI LECCO, del 29/2/2012
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha concluso
chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Bonfanti Mario nei cui confronti il Tribunale di Lecco in data
/
29 febbraio 2012 ha emesso sentenza di applicazione pena per il reato di
evasione dagli arresti domiciliari commessa il 13 febbraio 2012, propone ricorso
per cessazione avverso tale sentenza, rilevando la violazione dell’art. 129 cod.
proc. pen. in quanto il giudice avrebbe dovuto prosciogliere nel merito il
ricorrente in quanto risultava dagli atti di p.g., allegati al ricorso, che i
Carabinieri avevano accertato che il Bonfanti aveva avuto un litigio con la
convivente e lo avevano poi visto entrare nella loro caserma ove si presentava
per chiedere una diversa sistemazione attesa la insostenibilità della convivenza.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto Il ricorrente / con la
presentazione della richiesta di applicazione pena / aveva rinunciato ad
approfondimenti probatori, necessari per poter valutare la sussistenza di
giustificazioni per la evasione, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di
parte e, comunque, il Bonfanti non aveva formulato alcuna richiesta specifica;

Data Udienza: 23/11/2012

nè, peraltro, spetta a questa Corte l’esercizio dei poteri di merito che la parte
chiede quanto al valutare se il materiale probatorio trascritto nel ricorso valga a
dimostrare la nuova deduzione della difesa; si rammenta che nei poteri della
Corte rientra il valutare il travisamento del contenuto di singole prove ma non,
come in questa sede viene richiesto, procedere ad autonomo apprezzamento del
contenuto di tali prove per trarne una propria decisione in merito.
In ragione dei motivi per la declaratoria di inammissibilità, la sanzione
pecuniaria è equamente determinata come da dispositivo/

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P.Q.M.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
iosr dites,
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