Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1747 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1747 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa, Del Latte Sabina, avverso l’ordinanza
in data 18-1-13 del GIP presso il Tribunale di Foggia.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott.ssa Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 . . Del Latte Sabina (persona offesa) ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso

per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 18-113, il GIP di Foggia, all’esito di udienza camerale, ha disposto l’archiviazione del
procedimento n. 10094-10 RGNR. a carico di Tarquinio Maria Teresa e Panico
Rosina per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.
La ricorrente deduce violazione di legge e denuncia la carenza ed illogicità della
motivazione del provvedimento impugnato.

2 . . Il ricorso è inammissibile perché proposto contro una ordinanza di

archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (Cass., sez.
un., sent. n. 24, u.p. 21 aprile 1995).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro cinquecento.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Cos’ deciso in Roma, 1’8-1-2014.

Data Udienza: 08/01/2014

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