Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17469 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17469 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SOTIRIOS PAVLOU N. IL 12/01/1960
2) AL TALABANI AZEEZ AHMED KAREEM N. IL 01/01/1973
avverso la sentenza n. 1206/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 23 novembre 2011 la Corte di appello di Lecce ha
dichiarato inammissibili gli appelli proposti da Sotirios Pavlou ed Al Talabani
Azeez Ahmed Kareem avverso la sentenza emessa nei loro riguardi dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in data 21 gennaio
2011, con la quale gli stessi erano stati condannati, con la riduzione per il

di multa, ciascuno, per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 12,
commi 3, lett. a), e 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998.
A ragione della decisione la Corte di appello ha addotto che la sentenza
di primo grado, pubblicata in presenza di entrambi gli imputati e del loro
difensore, aveva fissato il termine di trenta giorni per il deposito della
motivazione, rispettato dal giudice di prime cure, sicché i quarantacinque
giorni utili per proporre appello erano scaduti il 7 aprile 2011 mentre gli
appelli erano stati depositati dal difensore di fiducia in data 2 maggio 2011.
Ha osservato, in particolare, la Corte territoriale che l’errata indicazione
nella narrativa dello svolgimento del processo del diverso termine di giorni
sessanta per il deposito della motivazione, frutto di evidente lapsus calami,
non inficiava la chiara comunicazione del diverso termine di trenta giorni,
all’atto della pubblicazione della sentenza in presenza degli imputati e del
loro difensore, come tale indicato anche nel dispositivo della sentenza,
completa di motivazione, depositata il 7 aprile 2011.
Avverso la predetta decisione ricorrono per cassazione con unico atto,
tramite il comune difensore, entrambi gli imputati per denunciare la
violazione di legge sul presupposto che, nel caso di discrasia tra dispositivo
e motivazione, non può darsi prevalenza al primo a sfavore degli imputati,
allorché, invece, la considerazione della motivazione condurrebbe ad effetti
più vantaggiosi per gli appellanti, in contrasto con il principio costituzionale
di cui all’art. 27, comma secondo, Cost. e con il disposto dell’art. 530,
comma 2, cod. proc. pen.
Nelle more dell’odierna udienza camerale è pervenuta richiesta a firma
del solo Al Talabani, nella quale l’imputato chiede che la sentenza
impugnata passi al più presto in cosa giudicata, rinunciando ai termini e agli
avvisi.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

HYI

rito abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 240.000,00

Non sussiste, nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla
Corte di appello, alcuna incertezza sul termine indicato (e rispettato) dal
giudice di primo grado per il deposito della sentenza, risultando l’errore
materiale nella menzione di esso (sessanta giorni anziché trenta) nella
stesura della sezione narrativa della sentenza, illustrativa dello svolgimento
del processo, mentre nel dispositivo pubblicato e in quello della sentenza
completa di motivazione tempestivamente depositata, il medesimo termine

Ne discende che correttamente gli appelli degli imputati sono stati
dichiarati inammissibili perché tardivamente proposti.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, con essa, la
condanna dei ricorrenti singolarmente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen:,
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna di ciascuno al versamento
alla cassa delle ammende della somma, stimata equa tra il massimo e il
minimo previsto, di euro 500 (cinquecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali et itelsamento della somma di euro
500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

è sempre stato indicato nella misura di trenta giorni.

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