Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17468 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17468 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VICINANZA GIOVANNA N. IL 20/03/1967
avverso la sentenza n. 695/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

DEPOSITATA ]
IN CANCELLERIA

1 8 APR 2014
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Rom

Data Udienza: 28/01/2014

RG. 29604/2013 Vicinanza
Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla grossolanità del falso (art.606 lett. e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice
d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia

Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive in relazione all’unico motivo d’appello, evidenziando la Corte che in
tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art.49 c.p.
occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto, connotazione che “certamente non ricorre nel
caso di specie sulla base della semplice visione del corpo di reato che presenta tutte le caratteristiche e i
contenuti di un’attestazione apparentemente rilasciata dalla Nuova Italia”.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
denrcorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4ìricorrente al pagamento delle spese processuali e della
000 in favore della Cassa delle ammende.
8.1.2014

conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,

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