Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17468 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17468 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PORCARI PASQUALE N. IL 26/01/1981
2) BASILE ERNESTO VALENTINO N. IL 14/02/1972
avverso la sentenza n. 594/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/06/2011
dato avviso alle patti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 06/12/2012
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza deliberata in data 27 giugno 2011 la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato Porcari Pasquale e Basile Ernesto Valentino colpevoli del reato di cui all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956 e li aveva condannati, entrambi, alla pena di tre
mesi di arresto per avere contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso dal
Questore di Taranto.
nel presente giudizio di legittimità, che la pena ad essi inflitta doveva ritenersi eccessiva, avuto riguardo alla gravità del fatto ed alla personalità degli imputati.
A tali doglianze la sentenza impugnata ha risposto che la pena inflitta dal primo
giudice doveva ritenersi adeguata rispetto alle circostanze del fatto accertate (l’avere li Porcari riferito In particolare di essersi recato a Taranto per acquistare sostanza
stupefacente) ed alla personalità dei due autori del reato, che già più volte avevano
contravvenuto al divieto ad essi Imposto, manifestando così un’inclinazione alla violazione della legge e delle prescrizioni dell’Autorità.
L’impugnazione è inammissibile.
Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella sostanziale riproposizIone nel presente giudizio di legittimità, di una questione – il trattamento sanzionatorio – già esaminate e decise dai giudici di appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici, senza indicare alcuna significativa circostanza
che evidenzi nella sentenza impugnata un’effettiva Insufficienza argomentativa ove
si consideri che “qualora il giudice dichiari di ritenere “adeguata” o “congrua” o
“equa” la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto”, la
scelta di tali termini, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto,
Intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen.” (In
tal senso, ex multis Cass., Sei. 6, Sentenza n. 7251 del 24/5/1990, Rv. 184395).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
P.
Q.
M.
Con l’appello gli imputati avevano dedotto tra l’altro, per quanto ancora rileva
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuall e al versamento ciascuno della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il pres” e te
Il conj? liere estensore