Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17467 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17467 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIGNANI VITO nato il 19/08/1980 a MARSALA
avverso l’ordinanza del 11/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 27/02/2018

j.nt

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.5.2017 il Tribunale di sorveglianza di Palermo
ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Grignani Vito in data
15.12.2016 avverso l’ordinanza pronunciata, in data 21.11.2016, dal magistrato
di sorveglianza di Trapani, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla
istanza di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre
12.2.2016711.8.2016, in quanto già valutato con ordinanza in data 4.11.2016

L’ordinanza ha rilevato che, notificato il provvedimento oggetto di reclamo in
data 5.12.2016, era stato trasmesso con mail non certificata al Tribunale di
sorveglianza, tempestivamente, solo la prima pagina di un atto, privo di
sottoscrizione, e che solo in data 15.2.2017 era stato trasmesso, via fax, l’intero
atto, debitamente sottoscritto.

2.

Il difensore di fiducia di Grignani Vito ha presentato ricorso per

Cassazione, deducendo violazione della legge processuale, in quanto il reclamo
era stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata tempestivamente, ma
solo in data 15.2.2017 la cancelleria del Tribunale di sorveglianza aveva chiesto
l’integrazione dell’atto con le pagine mancanti, e quindi era seguita la fissazione
dell’udienza .

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. Il motivo proposto non contesta la circostanza che l’atto trasmesso,
tempestivamente, fosse privo di sottoscrizione e rappresenta che la lettera di
trasmissione era stata sottoscritta dal difensore.
Si deve rilevare che il reclamo, disciplinato dall’art. 69 bis ord. pen.,
costituisce mezzo di impugnazione, con conseguente applicazione della disciplina
processuale in tema di requisiti di ammissibilità, ai sensi degli artt. 581 ss. cod.
proc. pen. ( Sez. 1, 15.5.2015, Piacente, Rv. 263614; Sez. 1, 5.12.2011, Parisi,
Rv. 251678; Sez. 1, 18.11.2008, Trasmondi, Rv. 242655).
La norma di cui all’art. 583 cod. proc. pen. richiede che la sottoscrizione
della parte privata sia debitamente autenticata, prescrizione la cui inosservanza

2

del magistrato di sorveglianza di Modena.

determina, ai sensi dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., la inammissibilità della
impugnazione.
Nel caso in esame l’atto di impugnazione è risultato privo di
sottoscrizione, ed è stato integrato quando ormai il termine di presentazione, la
cui osservanza è pure sanzionata a pena di inammissibilità, era decorso.
La sottoscrizione della mail di trasmissione, a parte il rilievo che il
Tribunale aveva rilevato che la trasmissione non era avvenuta con posta
certificata, non è atto processuale e quindi non può integrare l’assenza di

In giurisprudenza, è stata valorizzata la procura speciale, rilasciata in
calce all’atto, privo di sottoscrizione, ritenendola riferibile anche all’atto di
impugnazione ( Sez. 3, 8.4.2016, Tagliasco, Rv. 267225; Sez. 3, 17.10.2007,
X., Rv. 238450), ma nel caso in esame si tratta di comunicazione personale
del difensore, priva di rilievo processuale, e quindi inidonea a integrare l’atto
processuale privo di sottoscrizione.

2. Va dunque respinto il ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27.2.2018.

sottoscrizione dell’impugnazione.

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