Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17467 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17467 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSSO PASQUALE – DECEDUTO- N. IL 28/09/1971
avverso il decreto n. 115/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 15 marzo 2011, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato
l’appello proposto da Russo Pasquale avverso il decreto del 15 dicembre 2009
del Tribunale di Napoli, che aveva sottoposto il medesimo alla misura di
soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, rilevando
l’infondatezza delle censure di rito per essere inapplicabili al procedimento di
prevenzione le norme concernenti il giudizio contumaciale e irrilevante
l’eccezione di nullità dell’avviso orale, e rimarcando l’infondatezza delle
doglianze di merito per essere sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi
della disposta misura e attuale il giudizio di pericolosità sociale.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Russo Pasquale, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo con
Il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della
motivazione, risultante dagli atti processuali, specificamente indicati nei motivi
di gravame, con riferimento alla mancanza di pericolosità sociale, illogicamente
fondata sui precedenti penali.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dal certificato richiesto all’Ufficio di stato civile del comune di Taurasi, a
seguito dell’esito negativo della notifica dell’avviso di questa udienza al
ricorrente, è risultato che quest’ultimo è deceduto il 29 febbraio 2012.
L’estinzione della misura personale, che consegue alla morte della persona
alla stessa sottoposta, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso
per cassazione e prima della decisione da parte di questa Corte, fa venire meno
l’interesse al ricorso, a causa della cessazione della sua titolarità, e preclude
ogni ulteriore valutazione, come già rilevato da questa Corte (Sez. 1, n.2810 del
09/06/1994, dep. 22/08/1994, Ughetti, Rv. 198905).
2. Consegue la declaratoria di non luogo a provvedere in ordine al ricorso.

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere per morte del sottoposto alla misura
(ricorrente).

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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