Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17466 del 27/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17466 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BIANCHI MICHELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LACAVA ANTONIO nato il 18/04/1975 a TARANTO
avverso l’ordinanza del 12/07/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Salvato che ha chiesto il rigetto del ricorso
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Data Udienza: 27/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 12.7.2017 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha
respinto il reclamo proposto da Lacava Antonio avverso ordinanza n. 875/2017
del Magistrato di sorveglianza di Taranto, che aveva dichiarato inammissibile la
istanza di ammissione alla detenzione domiciliare.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Lacava Antonio,
denunciando violazione dell’art. 58 quater ord. pen. e difetto di motivazione.
Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario
del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in
data 22.12.2017.
Detta circostanza di fatto evidenzia che nell’attualità il ricorrente non ha
più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena,
presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta.
E’ stato chiarito che il requisito dell’interesse alla impugnazione deve
avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo
al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della
decisione della medesima ( vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997,
Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj).
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per
sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna
al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria ( vedi Cass. Sez.
3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri) .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 27.2.2018.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.