Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17465 del 27/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17465 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BIANCHI MICHELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIGILLI ROCCO UMBERTO nato il 04/09/1947 a TAURIANOVA
avverso l’ordinanza del 25/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Mario Pinelli che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso
Data Udienza: 27/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 25.5.2017 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
ha respinto la richiesta proposta da Sigilli Rocco Umberto di differimento della
esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sigilli Rocco Umberto,
denunciando violazione dell’art. 47 ter ord. pen. e difetto di motivazione.
Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario
del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in
data 21.7.2017.
Detta circostanza di fatto evidenzia che nell’attualità il ricorrente non ha
più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena,
presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta.
E’ stato chiarito che il requisito dell’interesse alla impugnazione deve
avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo
al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della
decisione della medesima ( vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997,
Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj).
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per
sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna
al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria ( vedi Cass. Sez.
3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri) .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 27.2.2018.
ricorso.