Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17465 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17465 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOSCA MICHELE N. IL 18/07/1966
avverso l’ordinanza n. 376/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 27 ottobre 2011 la Corte di appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di applicazione
della prescrizione, avanzata da Mosca Michele, con riguardo a fatti già
coperti da giudicato.
Ricorre personalmente per cassazione il Mosca, elencando gli errori in
Corte, e, poi, il giudice dell’esecuzione, nell’omettere la rilevazione di
prescrizione dei reati di detenzione e porto di esplosivo, commesso il
16/04/1989, e di detenzione e porto di arma da fuoco, commesso il 15
febbraio 1992, entrambi già prescritti ancora prima del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente, infatti, riconosce che i reati di cui invoca la
prescrizione sono coperti da giudicato, con la conseguenza che per essi non
può operare l’invocata prescrizione, se anche per errore essa non fosse
stata riconosciuta in sede di giudizio di cognizione definitivamente
conclusosi.
Al riguardo questa Corte ha già affermato che l’omissione della
declaratoria di prescrizione in sede di giudizio di appello non può essere
fatta valere come causa di revisione della sentenza in quanto il giudicato
copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che, in tal caso, in
assenza di elementi di novità, la richiesta di revisione è inammissibile (Sez.
5, n. 37268 del 15/06/2010, dep. 19/10/2010, Caruson, Rv. 248636).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

1

cui sarebbero incorsi, prima, i giudici della cognizione, compresa questa

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA