Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17464 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17464 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BIANCHI MICHELE

Data Udienza: 27/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMICO LUIGI nato il 16/05/1962 a PRATO

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Olga Mignolo che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso

Id‘

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza in data 4.7.2017 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
respinto il reclamo proposto da Amico Luigi avverso l’ordinanza emessa in data
20.5.2017 dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, che aveva dichiarato
inammissibile la istanza di ammissione alla detenzione domiciliare.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Amico Luigi,
denunciando violazione dell’art. 58 quater ord. pen. e difetto di motivazione.

ricorso.
Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario
del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in
data 22.11.2017.
Detta circostanza di fatto evidenzia che nell’attualità il ricorrente non ha
più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena,
presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta.
E’ stato chiarito che il requisito dell’interesse alla impugnazione deve
avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo
al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della
decisione della medesima ( vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997,
Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj).
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per
sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna
al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria ( vedi Cass. Sez.
3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri) .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 27.2.2018.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del

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