Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17464 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17464 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CERQUETO GENNARO N. IL 17/06/1961
2) CERQUETO TOMMASO N. IL 14/12/1984
avverso la sentenza n. 842/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1, Con sentenza del 4 novembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Napoli,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Cerqueto Gennaro e Cerqueto
Tommaso responsabili in concorso del delitto di tentato omicidio in danno di Cito
Giovanni e della contravvenzione di porto illegale di un coltello, e, unificati i reati
sotto il vincolo della continuazione, ha condannato ciascuno, applicata la

2. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 23 settembre 2011, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a
ciascuno inflitta in anni sei e mesi otto di reclusione.
La Corte, a ragione della decisione, riteneva adeguatamente provata la
responsabilità degli imputati sulla base delle credibili dichiarazioni della persona
offesa, corretta la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio,
giustificato il diniego delle attenuanti generiche, e congrua una riduzione della
pena, trattandosi di delitto tentato.
3.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

personalmente, con separati analoghi atti, entrambi gli imputati, chiedendone
l’annullamento sulla base di due motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
lamentando l’omessa piena valutazione di ogni elemento disponibile e utile per la
corretta ricostruzione e qualificazione del fatto alla luce delle deduzioni svolte
con i motivi di appello.
Con il secondo motivo è denunciata inosservanza o erronea applicazione
della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale quanto alla qualificazione giuridica del fatto,
non essendo risultato dalla documentazione prodotta dalla persona offesa che la
stessa è stata in pericolo di vita.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, i ricorsi sono stati rimessi a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio,
che a fondamento dell’atto di impugnazione devono esserci censure collegate alle
ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che non possono essere ignorate

2

riduzione per il rito, alla pena di anni otto di reclusione.

dal ricorrente (tra le altre, Sez. 3. n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010,
Cecco e altro, Rv. 246980; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009,
P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181).
Nel caso di specie, a fronte delle articolate valutazioni della decisione
impugnata, esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro logica
congruenza alle risultanze del quadro probatorio, e corrette in diritto, per la
esatta applicazione dei principi che attengono alla qualificazione del fatto come
tentato omicidio sul piano oggettivo e su quello soggettivo, i ricorrenti non hanno

affidato alla mera osservazione, non ulteriormente specificata, della non
sufficienza delle risposte ricevute alle censure svolte con il gravame e alle
emergenze probatorie.
3. L’aspecificità dei motivi, che solo nella forma denunzia vizi ammissibili in
questa sede, determina l’inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. c), cod. proc. pen.
Consegue la condanna dei ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali, nonché – valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di

elementi atti a escludere la colí3a nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

svolto critiche specifiche, limitandosi a esprimere un diffuso dissenso di merito,

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