Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17463 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17463 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Bedino Sebastiano Alberto, nato il 18/03/1982;

Avverso l’ordinanza emessa il 06/06/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Trieste;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott.
Ferdinando Lignola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 27/02/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava
l’istanza dì concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al
servizio sociale, che era stato richiesto da Sebastiano Alberto Bedino, in
relazione alla pena che doveva scontare.
Il provvedimento di rigetto veniva giustificato sulla base di un giudizio
negativo sulla personalità criminale di Bedino, fondato sulla gravità dei reati di

ingenti danni economici conseguenti a tali condotte fraudolente.

2. Avverso tale ordinanza Sebastiano Alberto Bedino, a mezzo dell’avv.
Paolo Botasso, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si eccepiva l’incompetenza funzionale del Tribunale di
sorveglianza di Trieste, in favore del Tribunale di sorveglianza di Torino,
conseguente al fatto che il condannato risiedeva in un Comune della Provincia di
Vercelli.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, in riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi
del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di
sorveglianza di Trieste con un percorso argomentativo incongruo,
esclusivamente incentrato sulla gravità delle condotte illecite presupposte, che
non teneva conto della personalità criminale dell’istante.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso proposto da Sebastiano Alberto Bedino è fondato, in

accoglimento del primo motivo di ricorso, nei termini di seguito indicati.

2.

Costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui

Sebastiano Alberto Bedino risiede nella Contrada Cascina Campeggia di Trino
Vercellese, che è un Comune della Provincia di Vercelli, in condizioni di libertà,
per effetto dell’ordine di sospensione della pena emesso dalla Procura generale
presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento n. 2/2016 SIEP.
Ne discende che il provvedimento impugnato risulta adottato dal Tribunale
di sorveglianza di Trieste in violazione delle regole inderogabili sulla competenza
funzionale del magistrato e del tribunale di sorveglianza, stabilite per le ipotesi di

2

truffa commessi in danno di enti pubblici per i quali era stato condannato e degli

soggetti non detenuti o internati, analoghe a quelle in esame, dall’art. 677,
comma 2, cod. proc. pen.
Tale incompetenza funzionale, al contempo, è rilevabile in ogni stato e grado
del procedimento, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui:
«La competenza del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza ha natura
funzionale ed inderogabile, non inquadrabile nella mera competenza territoriale,
per cui la sua eventuale inosservanza può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni
stato e grado del procedimento» (Sez. 1, n. 19385 del 13/12/2016, dep. 2017,

n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263324).

3. Resta assorbite nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento, la residua
doglianza, sulla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario
richiesto, che presuppone la corretta instaurazione del procedimento di
sorveglianza, che, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente,
deve essere esclusa.

4.

Queste considerazioni impongono l’annullamento senza rinvio del

provvedimento impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 27/02/2018.

Piccolo, Rv. 269629; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1,

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