Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17462 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17462 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cimino Attilio, nato il 23/05/1971;

Avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Genova;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
• Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 27/02/2018

o

RILEVATO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova

rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Genova il 06/03/2017, con cui veniva respinta l’istanza di esecuzione della pena
presso il domicilio di Attilio Cimino, per la frazione sanzionatoria residua, la cui
scadenza veniva individuata nella data dell’11/10/2018.
Tale rigetto veniva giustificato sul presupposto dell’elevata pericolosità

confronti, che non consentivano di valutare positivamente l’opera di rieducazione
attivata nei suoi confronti, indispensabile per la concessione del beneficio
penitenziario richiesto.

2. Avverso tale ordinanza Attilio Cimino, a mezzo dell’avv. Marco Venturino,
ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio
penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di
Genova, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente
illogico.
Si evidenziava, in proposito, che, nell’ordinanza impugnata, non si teneva
conto della gravità delle condizioni di salute di Cimino, che risultavano attestate
dalla documentazione allegata – da cui emergeva che il ricorrente era affetto da
una pluralità di concomitanti patologie, tra cui una cirrosi cronica da epatite C,
che necessitava di cure costanti – alla quale la difesa del ricorrente aveva fatto
espressamente riferimento nel reclamo respinto dal Tribunale di sorveglianza di
Genova.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

sociale di Cimino e della brevità del trattamento penitenziario avviato nei suoi

1. Il ricorso proposto da Attilio Cimino è fondato nei termini di seguito
indicati.

2. In via preliminare, deve evidenziarsi che il controllo affidato al giudice di
legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale
e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
2

Ì

di merito. A tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui
le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti
dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.
224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, osserva il Collegio che il Tribunale di
sorveglianza di Genova non ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli
atti, giustificando il rigetto della richiesta avanzata da Attilio Cimino sulla base di

compatibilità del suo stato di salute con la detenzione carceraria, pur
espressamente dedotta dalla difesa del reclamante. Veniva, in questo modo,
omessa ogni valutazione comparativa tra la pericolosità sociale del condannato e
la gravità delle sue condizioni di salute, valutate in , concreto, costituente il
presupposto indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario oggetto
di vaglio.
Si consideri, in proposito, che, a tale profilo valutativo, ci si riferiva, in
termini incidentali e generici, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2
del provvedimento impugnato, in cui si affermava che appariva opportuna la
«prosecuzione intramuraria per favorire la responsabilizzazione dell’interessato,
anche al fine di una valutazione approfondita circa la serietà delle patologie
fisiche dedotte e di un’eventuale collocazione esterna in Presidio ospedaliero o
struttura sanitaria».
Ne discende che il giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Genova,
in relazione alla posizione di Cimino, sotto il profilo della valutazione comparativa
tra le infermità fisio-psichiche da cui risultava affetto e le condizioni detentive
patite presso la struttura penitenziaria dove era ristretto, non appare effettuato
nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale «è
necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da
porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,
comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello
stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad
essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività» (Sez.
1, n. 789 del 18/12/2013, Mossuto, Rv. 258406; si veda, in senso
sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012,
Farinella, Rv. 251674).

• 3. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo esame, che dovrà
essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

un giudizio negativo sulla sua personalità criminale, senza dare conto della

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di
sorveglianza di Genova.

Così deciso il 27/02/2018.

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