Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17462 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17462 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MEZZERO ANTONIO N. IL 25/06/1962
avverso l’ordinanza n. 45/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 novembre 2011 la Corte d’assise d’appello di Napoli,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza
proposta nell’interesse di Mezzero Antonio, volta all’applicazione della disciplina
della continuazione tra i reati riguardo ai quali era già intervenuta ordinanza di
rigetto della stessa Corte.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il
123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore
di fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione al difensore, non risultano
presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

condannato, detenuto presso la Casa circondariale di Novara, ai sensi dell’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA