Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17461 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17461 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LIBERTI COSIMINO N. IL 12/04/1963
avverso la sentenza n. 1275/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Considerato in fatto e In diritto:
– che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe,
confermava quella dei Tribunale di Benevento, che aveva condannato Liberti
Cosimino alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di cui all’art. 9
comma 2 legge n. 1423/1956, rigettando la richiesta della difesa di
riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla
contestata recidiva;

l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per vizio
di motivazione, con riferimento al mancato accertamento della sussistenza di
una causa di non punibilità;
– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici;
– che Infatti, le censure sviluppate in ricorso, prescindendo del tutto dal
percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale – e dallo specifico

thema decidendum del presente giudizio, quale definito dal contenuto dei motivi
di appello proposti avverso la sentenza di primo grado – si limitano a denunziare,
del tutto genericamente, l’inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici di
appello, relativamente all’accoglimento delle prospettazioni accusatorie, così
configurando un vizio di aspecificità dei motivi, che conduce, ex art. 591, comma
primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (in tal senso ex
multis Cass. sez. I, sentenza n. 39598 del 30 settembre – 11 ottobre 2004, ric.
Burzotta);
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA