Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1746 del 23/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1746 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Foggia, avverso l’ordinanza del 24 marzo 2012 emessa dal G.I.p. del
Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di Michele Ciociola, Raffaele
Ciociola, Francesco D’Errico, Matteo Facciorusso, Nicola Facciorusso, Salvatore
Ferrandino, Domenico Ferrantino, Carlo Gabriele, Enzo Mucci, Michele Murgo,
Concetta Pacilli, Tommaso Pacilli, Matteo Pettinicchio, Pietro Prencipe,
Giuseppe Silvestri, Pasquale Starace e Giovanni Totaro;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha
concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo.

Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Foggia non ha
convalidato il fermo di Michele Ciociola, Raffaele Ciociola, Francesco D’Errico,
Matteo Facciorusso, Nicola Facciorusso, Salvatore Ferrandino, Domenico
Ferrantino, Carlo Gabriele, Enzo Mucci, Michele Murgo, Concetta Pacilli,

Pasquale Starace e Giovanni Totaro disposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari per una serie di reati di estorsione aggravata e di
favoreggiamento della latitanza di Giuseppe Pacilli, ritenendo insussistente il
pericolo di fuga, in quanto presupposto necessario anche per l’ipotesi di fermo
eseguito ai sensi dell’art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti di soggetti
rientranti nelle categorie di cui all’art. 4 d.lgs. cit., come nel caso degli
indagati in questione.

Contro questo provvedimento ricorre per cassazione il procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, deducendo l’erronea applicazione
dell’art. 77 d.lgs. n. 159/2011. In particolare, sostiene che la disciplina del
fermo di indiziato di delitto prevista dall’art. 77 cit. non prevede il requisito
del pericolo di fuga e desume tale deroga al regime ordinario del fermo
dall’espressione “anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 384 c.p.p.” contenuta
nella norma indicata. Secondo la parte ricorrente il legislatore avrebbe
derogato non solo ai limiti edittali, ma a tutti i limiti applicativi del fermo di cui
all’art. 384 c.p.p., compreso il pericolo di fuga, ponendo come unico requisito
che si tratti di reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza. A
sostegno di questa tesi cita l’art. 76 d.lgs. cit., che consente nei confronti dei
soggetti di cui all’art. 4 l’arresto anche fuori dai casi di flagranza, in presenza
di talune violazioni alla misura di prevenzione.

Il ricorso è infondato.
La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare con la sentenza n.
29911, resa dalla Sez. IV in data 17 luglio 2012 (ricorrente Gancitano), che
anche per l’ipotesi di fermo di indiziato di delitto previsto dall’art. 77 d.lgs. n.
159 del 2011, sono necessari i presupposti codicistici dei gravi indizi di

2

Tommaso Pacilli, Matteo Pettinicchio, Pietro Prencipe, Giuseppe Silvestri,

colpevolezza e del pericolo di fuga, decisione che questo Collegio condivide
pienamente, richiamandone la motivazione.
Deve escludersi che la disciplina del fermo prevista dall’art. 77 cit.,
derogando al regime ordinario di cui all’art. 384 c.p.p., consenta di
prescindere dal requisito del pericolo di fuga, come sostenuto nel ricorso.
Si osserva che il riferimento contenuto nella disposizione in esame al

riferito ai soli limiti di pena previsti per le diverse fattispecie contemplate dalla
norma, non alle condizioni o presupposti di applicabilità del fermo.
Diversamente, si realizzerebbe un forte ampliamento del potere di fermo,
consentendo “la privazione della libertà di un soggetto (…) solo sulla base
della sussistenza di gravi indizi di un qualsivoglia reato da parte di un
soggetto che rientri nelle categorie di cui all’artt. 1 e 4 della legge”, senza
richiedere la presenza di altri requisiti e introducendo così una nuova ipotesi di
arresto facoltativo fuori della flagranza.
Peraltro, come rilevato nella sentenza citata, l’introduzione di un istituto
del tutto nuovo, che prescinda dal presupposto del pericolo di fuga, non
troverebbe neppure giustificazione nelle direttive di delega dell’art. 1 della
legge 13 agosto 2010 n. 136, attuato con il d.lgs. n. 159/2011, in quanto non
è rinvenibile alcun principio di delega in tal senso.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 23 novembre 2012

Il Consigl re estensore

Il

superamento “dei limiti di cui all’art. 384 c.p.p.” deve essere inteso come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA