Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1746 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1746 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORTOGHESE ALBINO N. IL 31/07/1969
avverso l’ordinanza n. 54/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
24/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 03/12/2013

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RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di fiducia del Portoghese, deducendo la violazione dell’art. 12-sexies
del D. L. n. 306/92 ed il connesso vizio di motivazione riguardo al
mantenimento del sequestro su tutti i beni oggetto della misura del 6 maggio
2013.
Secondo l’erronea impostazione accolta dal G.i.p., e poi condivisa dal
Tribunale, si dovrebbe tener conto, ai fini della verifica della sproporzione, non
solo dell’insieme dei beni oggetto dell’impugnato sequestro, ma addirittura del
coacervo di beni in precedenza sequestrati, considerati in modo unitario e non
“parcellizzato”, mentre una corretta valutazione dei termini di raffronto dello
squilibrio deve essere effettuata con riferimento ai momenti dei singoli
acquisti, ossia ai singoli versamenti dei premi assicurativi attraverso i quali si è
giunti al valore complessivo delle polizze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, laddove deduce vizi di motivazione non consentiti
in questa Sede (Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Rv.
239692) con riferimento alle ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio, per le quali è ammesso solo per violazione di legge, in
tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi
inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v.,
inoltre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254893).
Nel caso in esame, invero, il provvedimento impugnato non solo ha offerto
ampia giustificazione delle ragioni poste a fondamento dell’esito decisorio cui è
pervenuto, ma si è fatto carico di replicare puntualmente alle obiezioni ed ai
rilievi difensivi, ponendo in evidenza, quanto alla prospettata violazione di
legge, la sussistenza del requisito della sproporzione tra il valore degli
investimenti finanziari realizzati, direttamente o per interposta persona, dal
Portoghese, titolare di un’impresa individuale costituita dal 1991 e tuttora
formalmente in attività, e la sua capacità reddituale, specificamente ed
analiticamente valutata in relazione ai diversi esercizi fiscali negli anni correnti
dal 2004 al 2009, per i quali non risultano presentate dichiarazioni dei redditi o
versamenti di somme di denaro all’I.N.P.S..
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1. Con ordinanza del 24 maggio 2013 il Tribunale del riesame di Cagliari ha
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso quel
Tribunale in data 6 maggio 2013 ai sensi dell’art. 12-sexies del D. L. n.
306/1992, relativamente a quattro polizze di assicurazione del complessivo
valore di euro 109.155,04 intestate ad Albino Portoghese, indagato per il
delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e relativi reati-fine,
commessi in Cagliari dai primi mesi del 2008 al marzo 2010.

Né, del resto, risultano essere stati congruamente dedotti dal ricorrente
elementi idonei a ritenere la presenza di redditi leciti da lui ricavati in
conseguenza della su indicata attività d’impresa.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende
di una somma che si stima equo determinare nella misura di euro mille.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì, 3 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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